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Controlli sulle domande di reddito di cittadinanza (RDC) e discordanze tra il nucleo familiare dichiarato nella DSU trasmessa ai fini ISEE con le risultanze anagrafiche – INPS e previdenza sociale.

Qual è il nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza (RDC)?
In cosa consistono i controlli tra la DSU e i dati risultanti presso le anagrafi comunali?
Cosa comporta una eventuale discordanza tra la DSU e i dati anagrafici?
Chi effettua tali controlli?

Il reddito di cittadinanza, comunemente noto anche come RDC, è un sostegno economico di contrasto alla povertà.

Esso è stato introdotto col decreto legge 4 del 2019.

Originariamente finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, di fatto spesso ha finito per costituire una unica fonte di entrata sostitutiva, in modo continuativo, di una retribuzione stabile.

Con ciò lo strumento ha spesso disincentivato, più che consentire, l’agognato reinserimento nel mondo del lavoro.

In molti casi, infatti, si è cercato di ottenere il beneficio con comportamenti frodatori come, ad esempio, mediante la trasmissione di dichiarazioni ISEE non del tutto corrispondenti al vero.

Nello specifico, non è infrequente che si ometta, nelle DSU ai fini ISEE trasmesse prima delle domande RDC, l’indicazione di uno o più soggetti che, per legge, rientrano necessariamente nel nucleo familiare.

In riferimento a tali fattispecie, recentemente l’INPS ha predisposto controlli specifici ulteriori, in affiancamento ai controlli automatizzati di cui esso si avvale per definire le domande di RDC.

Questi controlli consentono di valutare, in modo incrociato, la corrispondenza tra i dati dichiarati nella DSU in riferimento al nucleo familiare indicato ai fini ISEE rispetto ai dati risultanti dalle anagrafi comunali.

In caso di discrepanza, ne derivano diverse conseguenze sia amministrative che penali.

Nel proseguo della trattazione si potrà capire come avvengono questi controlli e cosa comportano eventuali incongruenze riscontrate.

Indice

  1. Come funziona il Reddito di cittadinanza RDC?
  2. Quali presupposti e parametri vengono presi in considerazione?
  3. Come funziona l’istruttoria della domanda RDC?
  4. Cosa si intende per nucleo familiare?
  5. Quali sono i requisiti relativi al nucleo familiare e alla DSU?
  6. Cosa accade in caso di variazioni in corso di RDC già concessa?
  7. Cosa accade quando si verificano variazioni nella DSU o si riscontrano incongruenze tra DSU e dati anagrafici?
  8. Cosa comporta la decadenza?
  9. Cosa comporta la revoca?
  10. Quali sono le conseguenze civili e amministrative della decadenza o della revoca?
  11. Quali sono le conseguenze penali connesse alla decadenza o alla revoca?
  12. Conclusioni.

1. Come funziona il Reddito di cittadinanza RDC?

Per quanto riguarda il dettaglio dei requisiti e dei presupposti specifici del RDC si richiama quanto specificato sul sito INPS.

In questa sede si limita a ricordate che trattasi di un beneficio economico erogato mensilmente, a partire dal mese successivo la data della domanda.

L’erogazione, salvo variazioni in corso di validità del provvedimento di accoglimento, perdura per 18 mesi consecutivi.

2. Quali presupposti e parametri vengono presi in considerazione?

La spettanza e la misura del beneficio vengono calcolate in base alle risultanze patrimoniali ed economiche della DSU vigente al momento della domanda.

Se, ad esempio, la domanda di RDC è stata presentata in data 25 novembre 2021, ai fini istruttori sarà presa in considerazione la DSU presentata ai fini ISEE prima di tale data e ancora vigente.

Sarà rilevante, quindi, l’ultima DSU presentata prima di tale data e ancora vigente.

3. Come funziona l’istruttoria della domanda RDC?

La domanda RDC viene istruita carpendo i dati della DSU utilmente presentata prima della domanda e valutando la sussistenza o meno dei requisiti necessari.

Come si è detto, il beneficio viene erogato mensilmente e così, anche i controlli vengono effettuati con cadenze regolari.

Ciò è rilevante poiché se, in corso di erogazione, viene presentata una nuova DSU con variazione dei dati precedenti, l’esito viene aggiornato.

Può accadere, pertanto, che si aggiunga un nuovo familiare convivente la cui presenza può determinare l’improvviso venire meno dei presupposti previsti dalla normativa.

Il richiedente è tenuto, in ipotesi simili, a presentare tempestivamente nuova DSU con aggiornamento dei dati in ordine al nucleo familiare.

4. Cosa si intende per nucleo familiare?

Ai fini della RDC occorre considerare il nucleo familiare come rilevato ai fini ISEE.

A tal proposito occorre considerare l’art. 3, comma 1, DPCM 159/2013 noto come “Regolamento ISEE”.

In forza di esso, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti rientranti nella famiglia anagrafica alla data della presentazione della DSU, secondo quanto risultante dallo stato di famiglia.

5. Quali sono i requisiti relativi al nucleo familiare e alla DSU?

Ai fini della concessione del RDC occorre, pertanto, valutare la coincidenza tra lo stato di famiglia risultante dall’anagrafe comunale e i dati relativi al nucleo familiare come dichiarati nella DSU vigente presentata prima della domanda del beneficio.

Eventuali eccezioni sono giustificate solo dal citato DPCM 159/2013 e dal decreto legge 04/2019.

Al momento della domanda non devono sussistere incongruenze tra il nucleo familiare dichiarato a fini ISEE e il nucleo familiare risultante dall’anagrafe Comunale (salvo, come si è detto, eventuali eccezioni legittime).

6. Cosa accade in caso di variazioni in corso di RDC già concessa?

Eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare che dovessero verificarsi nelle more dell’erogazione del beneficio già concesso comportano l’obbligo di presentazione di nuova dichiarazione ISEE aggiornata, come previsto dalla Circolare INPS 43/2019.

Per approfondimenti in merito si richiama la stessa circolare e quanto precisato qui.

7. Cosa accade quando si verificano variazioni nella DSU o si riscontrano incongruenze tra DSU e dati anagrafici?

Tutte le variazioni che risultassero in corso di erogazione a seguito di presentazione di nuova DSU, oppure eventuali incongruenze tra i dati dichiarati nella DSU e il nucleo familiare come risultante dai dati delle anagrafi comunali comportano due possibili esiti suscettibili di modificare il decorso istruttorio del beneficio:

  • La decadenza;
  • La revoca.

8. Cosa comporta la decadenza?

Può, quindi, essere emesso provvedimento di decadenza dal mese in cui si è avuta la variazione nella DSU dalla quale sia stata recepita una variazione nel nucleo familiare.

La decadenza implica che il richiedente non perda il beneficio sin dall’origine, permanendo il diritto a quanto già erogato prima dell’intervenuta decadenza.

Dal momento della decadenza, invece, cessa l’erogazione del RDC poiché, a partire da una certa data, sono venuti meno i presupposti di legge.

In assenza di variazione della DSU da parte del richiedente, la decadenza può essere pronunciata d’ufficio anche qualora solo a partire da una certa data sia risultata un’incongruenza tra il nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE e il nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale.

9. Cosa comporta la revoca?

La revoca, a differenza della decadenza, opera retroattivamente.

Essa implica la perdita del beneficio sin dalla data della domanda.

Si tratta di un provvedimento radicale che viene emesso quanto si riscontra che l’accoglimento della domanda RDC si sia basata su una DSU ab initio difforme rispetto ai dati anagrafici risultanti dagli archivi comunali.

Ciò, ad esempio, può accadere quando il beneficio è stato erogato sulla base di una DSU nella quale non risultavano inseriti familiari che, invece, sin dalla data della domanda erano residenti col richiedente e, ai sensi della normativa vigente, dovevano essere inclusi nel nucleo familiare.

10. Quali sono le conseguenze civili e amministrative della decadenza o della revoca?

Sia la decadenza che la revoca comportano la perdita del beneficio già concesso.

Come si è detto, la decadenza opera dal mese in cui si è verificata la variazione del nucleo familiare, mentre restano salvi gli effetti della concessione del RDC per il periodo immediatamente precedente.

La revoca comporta la perdita del beneficio dalla data della domanda.

Qualora, pertanto, siano stati già erogati importi riferiti a periodi oggetto di revoca o decadenza, sorge in capo all’originario richiedente l’obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Si tratta di un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 codice civile.

Di talché, se l’indebito è sorto per DSU non congruenti con il nucleo familiare anagrafico, sono dovuti anche gli interessi dalla data di ciascun pagamento mensile del beneficio.

11. Quali sono le conseguenze penali connesse alla decadenza o alla revoca?

Nei casi in cui la decadenza e la revoca siano determinate da discrepanze riscontrate tra nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE e nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, possono derivarne conseguenze penali.

Nello specifico, si configurano diverse fattispecie penali connesse all’omessa presentazione di nuova dichiarazione ISEE in caso di variazioni del nucleo, oppure DSU non veritiera e discordante rispetto ai dati anagrafici.

Oltre ai reati connessi alla falsità in atti per i quali si rimanda a questo articolo, sussistono fattispecie specifiche previste dal decreto legge 4/2019 e riferite all’ottenimento di benefici mediante l’utilizzo di dichiarazioni false o non veritiere.

In ogni caso, le conseguenze sono importanti e non vanno sottovalutate anche perché il riscontro di dichiarazioni difformi comporta, da parte dell’INPS, la denuncia del fatto presso l’autorità giudiziaria competente.

12. Conclusioni.

Prima di proporre domanda di RDC, pertanto, occorre controllare accuratamente la correttezza dei dati indicati in DSU e sincerarsi sempre che i dati riportati nelle anagrafi comunali siano aggiornati.

Come accade, ad esempio, anche in riferimento allo status civile del richiedente qualora non sia stato aggiornata l’anagrafe civile mediante registrazione del divorzio o della separazione.

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