Vai al contenuto

La nuova circolare 87/2022 relativa al “Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI” – INPS e previdenza sociale.

Cosa precisa l’INPS con la nuova circolare 87/2022? Cos’è l’INPGI? Quali sono gli interventi normativi che hanno disciplinato il subentro dell’INPS alle funzioni dell’INPGI? Quali sono le novità in tema denunce contributive? Cosa accade ai trattamenti di integrazione salariale prima e dopo il 1 luglio 2022? Chi gestisce ora le domande di intervento del Fondo di Garanzia?

L’ Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), fino al 1 luglio 2022, era l’ente che gestiva la previdenza dei giornalisti professionisti e praticanti, oltre che dei giornalisti pubblicisti, assunti con un rapporto di lavoro subordinato giornalistico.

A differenza delle altre forme di previdenza obbligatorie, l’INPGI amministrava una forma sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) in esclusivo regime di diritto privato.

L’Istituto, infatti, era stato integralmente interessato dalla privatizzazione disposta con d.lgs. 509/1994.

L’INPGI ha gessato definitivamente di esercitare le proprie funzioni a partire dal 1 luglio 2022 a seguito dell’integrale assorbimento da parte dell’INPS.

Se prima alcune norme in materia pensionistica non trovavano applicazione per i lavoratori rientranti nella gestione INPGI, a partire da tale data i requisiti pensionistici applicabili sono, per tutti, quelli vigenti nell’AGO comune.

La legge di bilancio 2022, inoltre, con la riforma degli ammortizzatori sociali ha comportato alcune variazioni in tema di integrazioni salariali, denunce contributive e domande di intervento del Fondo di Garanzia.

È recentissima la nuova circolare INPS 87/2022 con la quale l’Ente si pronuncia anche in riferimento alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e alle domande di intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297/1982, in favore dei giornalisti.

Siffatte prestazioni venivano gestite ed erogate, fino al 30 giugno 2022, dall’INPGI.

A seguito dell’art. 1, comma 103, l. 234/2021 (Bilancio 2022), le relative funzioni sono, ora, state trasferite all’INPS.

L’INPGI, infatti, in forza della l. 1564/1951 svolgeva, in regime sostitutivo, le funzioni previdenziali della corrispondente previdenza obbligatoria per i giornalisti.

In questa fase non sussistono sostanziali variazioni rispetto agli originari adempimenti delle aziende interessate.

Gli obblighi dichiarativi, ad esempio, permangono pressoché immutati nella forma e nelle modalità di trasmissione.

Sussistono alcune variazioni relative, ad esempio, a qualche nuovo codice da inserire nelle denunce contributive o alle modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione.

Proprio su tali punti, infatti, interviene l’INPS con la circolare in commento, integrando anche la precedente circolare 76/2022 di cui già si è parlato qui.

Indice

  1. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria fino a giugno 2022: pagamento diretto.
  2. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria fino a giugno 2022: autorizzazioni a conguaglio.
  3. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022.
  4. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022.
  5. Prestazioni autorizzate a pagamento diretto.
  6. Modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale.
  7. Termini decadenziali per il conguaglio.
  8. Anticipazioni di trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 con termine decadenziale successivo al 1° luglio 2022.
  9. Casi particolari in riferimento alle autorizzazioni rilasciate dall’INPGI.
  10. Esposizione del contributo addizionale.
  11. Intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione.

1 – Trattamenti di integrazione salariale straordinaria fino a giugno 2022: pagamento diretto

I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce aziendali su supporto magnetico (DASM) nei termini e secondo le modalità già vigenti.

L’INPGI, con i propri sistemi informatici, si occuperà dell’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmetterà gli esiti delle lavorazioni all’INPS che sarà competente per il relativo pagamento.

2 – Trattamenti di integrazione salariale straordinaria fino a giugno 2022: autorizzazioni a conguaglio.

Anche in caso di conguaglio, i datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria devono continuare a inviare all’INPGI le denunce nei termini e secondo le modalità già vigenti.

Nella previsione di cui sopra vi rientrano i contratti di solidarietà, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022.

Sempre l’INPGI si occuperà dell’elaborazione delle denunce aggiornando, altresì, l’estratto contributivo dei lavoratori e comunicherà ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.

3 – Trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022.

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva.

Ciò vale sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio.

La domanda deve essere trasmessa tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito INPS.

I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.

Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.

4 – Trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022.

La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.

Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura già citata, presente sul sito INPS.

5 – Prestazioni autorizzate a pagamento diretto.

Per la comunicazione dei dati relativi al pagamento diretto, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura “UNICIG”, di cui si è parlato qui.

A tal fine valgono le indicazioni fornite con la circolare INPS 62/2021.

Occorre precisare che i dati relativi al pagamento diretto devono essere inviati, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente, come precisato nella circolare INPS 18/2022.

Vedasi, in proposito, anche quanto approfondito in questo articolo.

6 – Modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, i medesimi soggetti valorizzeranno il nuovo codice causale “L093”.

Il codice assume il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

7 – Termini decadenziali per il conguaglio.

Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dai datori di lavoro ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo.

Devono essere assolti gli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e i correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo

dei sistemi di pagamento di legge.

Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro.

8 – Anticipazioni di trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 con termine decadenziale successivo al 1° luglio 2022.

Qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, i datori di lavoro che hanno anticipato integrazioni salariali rilasciate dall’INPGI valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”;

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero

dell’autorizzazione CIGS rilasciata da INPGI;

• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica autorizzazione.

il codice di conguaglio “L570” potrà essere esposto a decorrere dal periodo di

competenza agosto 2022.

9 – Casi particolari in riferimento alle autorizzazioni rilasciate dall’INPGI.

Sussiste una disposizione che disciplina le fattispecie per le quali sia stata rilasciata l’autorizzazione entro il 30 giugno 2022 e il relativo termine decadenziale sia in procinto di maturare entro il mese di luglio 2022.

I datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata

dall’INPGI, in tali casi, sono rimessi in termini.

Essi devono effettuare il conguaglio dei relativi importi con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022.

In caso di cessazione di attività, inoltre, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

10 – Esposizione del contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”.

Il codice assume il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

Il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione

salariale.

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Egli è tenuto, altresì, ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese,

il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Tenuto conto che la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro interessati varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, verranno computati anche i trattamenti di integrazione salariale (periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) fruiti entro la data del 30 giugno 2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’INPS.

A tale fine, l’Istituto acquisirà presso l’INPGI le necessarie informazioni.

11 – Intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione.

A seguito del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori:

  • giornalisti professionisti,
  • giornalisti pubblicisti,
  • praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

A partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito INPS.

La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto.

Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *