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Responsabilità da contatto qualificato del medico e della struttura sanitaria a seguito di danni da somministrazione di farmaci.

In che termini risponde, sotto il profilo civile, il medico per le conseguenze della propria opera professionale intervenuta in ambito ospedaliero o pubblico?
Cos’è la “responsabilità da contatto”?
Come è disciplinato l’onere probatorio in riferimento ad essa?
La relativa disciplina può applicarsi anche ai medici vaccinatori a seguito di eventi avversi successivi alla somministrazione di farmaci?

L’opera professionale di un medico può salvare vite.

Tuttavia, se non espletata secondo scienza e coscienza e, più in generale, nel rispetto delle regole dell’arte medica oltre che giuridiche, può determinare conseguenze infauste per il paziente.

Tralasciando profili di rilevanza penale e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi scriminante, permane sicuramente una responsabilità di natura civilistica.

A tale responsabilità non possono esonerarsi nemmeno i medici autorizzati a somministrare le vaccinazioni anti COVID19 per danni che dovessero verificarsi successivamente a tali somministrazioni.

Il d.l. 44/2021, infatti, concerne il così detto “scudo penale” esonerando dalla sola responsabilità penale.

Non viene, per contro, inficiata in alcun modo l’applicabilità delle norme civili in materia e per le quali, peraltro, valgono tutt’altri principi.

Occorre, allora, capire quali sono questi principi e che tipo di responsabilità civile può configurarsi a carico del medico che ha somministrato un farmaco rivelatosi dannoso per la salute del paziente.

Si è visto in questo articolo che, in tema di danno da vaccino, sicuramente può risponderne il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 2043.

Questo tipo di responsabilità comporta, tuttavia, un onere probatorio particolarmente gravoso dato che occorre dimostrare non solo il fatto illecito, il danno e il nesso di causalità (la correlazione tra danno e somministrazione del farmaco) ma anche l’elemento soggettivo (dolo o colpa), salvo il caso di indennizzo che però implica una parziale rinuncia.

Il ricorso all’indennizzo ex lege 210/1992, infatti, esonera dalla prova dell’elemento soggettivo ma non è pienamente satisfattivo e comunque non esonera dalla prova del nesso di causalità.

Nel caso di responsabilità da contatto qualificato si assiste ad una inversione dell’onere probatorio con conseguente alleggerimento del soggetto danneggiato.

Indice

  1. Cosa significa contatto sociale qualificato?
  2. Cosa ha specificato la giurisprudenza con riferimento alla posizione del medico?
  3. Inquadramento della responsabilità da contatto sociale qualificato.
  4. Correlazione tra responsabilità del medico agente e della struttura per cui egli opera.
  5. Disciplina della responsabilità da contatto sociale qualificato.
  6. Elemento soggettivo.
  7. In cosa si concretizza la negligenza, imprudenza, imperizia del medico?
  8. Responsabilità contrattuale, o da contatto, in caso di danno derivante da somministrazione di farmaci.
  9. Onere probatorio del danneggiato.
  10. Differenze con la responsabilità aquiliana.
  11. Prova del nesso di causalità.

1. Cosa significa contatto sociale qualificato?

Il concetto di contatto sociale qualificato è stato introdotto da dottrina prima e da giurisprudenza poi per dare rilevanza giuridica a determinate condotte che, quantunque non riferibili a contratto o a fatto illecito, producono delle obbligazioni riconducibili nel più generale ambito di cui all’art. 1173 c.c.

Il contatto sociale qualificato implica, nello specifico, una relazione tra due soggetti che prescinde da un contratto.

In ragione, tuttavia, delle competenze tecniche e professionali di una delle parti, l’altra con cui entra in correlazione fa affidamento legittimo sul dovere di diligenza cui il primo è assoggettato.

Per una più approfondita disamina del concetto si rimanda a questo articolo.

2. Cosa ha specificato la giurisprudenza con riferimento alla posizione del medico?

Nel senso di cui al precedente punto 1. è stata molto chiara Cassazione, sentenza 588/1999, dove si legge:

In questa prospettiva, quindi, si ammette che le obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto, senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali, e pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso”.

E ancora, con specifico riferimento alla professione medica esercitata al di fuori di un rapporto contrattuale:

Quanto sopra detto si verifica per l’operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento (l’abilitazione all’attività, rilasciatagli dall’ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)”.

3. Inquadramento della responsabilità da contatto sociale qualificato.

Il “contatto sociale”, che nasce da un rapporto di reciproco affidamento tra due soggetti che si incontrano, deriva dall’esercizio di un’attività professionalmente qualificata.

La condotta relativa all’esecuzione della prestazione inerente tale attività determina conseguenze su diritti e interessi giuridicamente tutelati.

Poiché, inoltre, tale prestazione implica doveri professionali specifici, la violazione di essi viene associata ad una violazione di obblighi di facere normativamente imposti.

Ciò implica che la responsabilità che ne deriva non può essere ricondotta nell’ambito dell’art. 2043 c.c. che impone di non porre in essere fatti illeciti, in ossequio al generale principio del neminem laedere, ma deve essere accomunata alla responsabilità contrattuale che impone il porre in essere anche comportamenti positivi finalizzati al rispetto degli obblighi previsti per legge.

Per tale motivo la responsabilità da contatto sociale qualificato può essere inquadrata nella disciplina prevista per la responsabilità contrattuale.

4. Correlazione tra responsabilità del medico agente e della struttura per cui egli opera.

Per gli stessi motivi di cui sopra, dell’attività svolta dal medico ne risponde anche l’ente gestore della relativa struttura per cui egli opera, a prescindere dalla sussistenza o meno di un contratto col paziente.

Vedasi sempre Cassazione 588/1999:

L’esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. pen. 10 aprile 1978 n. 4003, Soccardo). In assenza di dette ipotesi di vincolo, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell’ente ospedaliero, come nella fattispecie) l’esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico. Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell’obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)”.

5. Disciplina della responsabilità da contatto sociale qualificato.

Da ciò ne deriva una disciplina parzialmente inversa rispetto alla responsabilità aquiliana, influendo su:

  • Caratteristiche dell’elemento soggettivo;
  • Onere della prova.

6. Elemento soggettivo.

Quanto al primo punto, ed in riferimento alla responsabilità del medico che agisce presso una struttura pubblica o a seguito di una funzione pubblica (come ad esempio il medico vaccinatore), egli sicuramente risponde a seguito di:

  • Dolo o colpa grave;
  • Imprudenza, negligenza, imperizia.

7. In cosa si concretizza la negligenza, imprudenza, imperizia del medico?

Per quanto riguarda il secondo punto, la Cassazione alla sentenza citata ha precisato:

La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall’ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l’opera di quest’ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui”.

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, ad esempio, è noto che il medico sia obbligato a recepire il consenso informato del paziente fornendo a tal fine una consulenza personalizzata sulla base del reale stato di salute di quest’ultimo.

Vedasi in tal senso quanto specificato qui.

Parimenti, sempre il medico è tenuto a emettere prescrizione medica ove prevista dall’autorizzazione alla distribuzione e somministrazione del farmaco eseguendo, a tal fine, tutti gli esami e le valutazioni cliniche preliminari necessarie sempre a conoscere il reale stato di salute del paziente.

Si rimanda a questo articolo per ulteriori approfondimenti.

8. Responsabilità contrattuale, o da contatto, in caso di danno derivante da somministrazione di farmaci.

Alla luce di quanto sopra, qualora si verifichi un evento dannoso in conseguenza di una somministrazione di un farmaco e dovuto ad una inidoneità fisica del paziente, non può che ritenersi responsabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c. il medico e il personale sanitario che ha somministrato il farmaco nonché l’ente gestore della struttura pubblica per cui o presso cui è stata prestata l’opera professionale.

Ciò soprattutto in assenza di valido consenso informato acquisito dal paziente e regolare prescrizione medica emessa dal medico.

Entrambi, infatti, sia consenso informato che prescrizione medica, costituiscono atti giuridici dovuti, prodromici e necessari ai fini della prestazione in quanto entrambi presupponenti una approfondita valutazione individuale dello stato di salute del singolo paziente.

Vedasi in tal senso Cassazione, sentenza 11005/2011.

9. Onere probatorio del danneggiato.

In siffatte ipotesi il soggetto danneggiato dovrà provare la sussistenza del danno ed eccepire il mero inadempimento o l’inesattezza dell’adempimento.

Mentre spetta al debitore (cioè il medico, il personale sanitario coinvolto e l’ente gestore per cui essi hanno eseguito la prestazione) l’onere di provare l’avvenuto esatto adempimento o, in alternativa, l’estinzione dell’obbligazione a seguito di impossibilità per causa a lui non imputabile.

10. Differenze con la responsabilità aquiliana.

Si è detto che la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. impone al danneggiato l’assolvimento dell’onere probatorio relativo a fatto illecito, elemento soggettivo, danno ingiusto e nesso di causalità.

La responsabilità contrattuale, invece, si basa su una presunzione di responsabilità in capo al debitore che trae la sua origine dagli obblighi derivanti dal contratto o dal contatto sociale qualificato.

L’onere probatorio sarà, conseguentemente, più agevole per il danneggiato il quale dovrà semplicemente dimostrare:

  • L’esistenza del contratto o il contatto sociale qualificato;
  • L’esistenza e l’entità del danno sia patrimoniale che non (danno emergente, lucro cessante, danno non patrimoniale);
  • L’inadempimento (ad esempio omessa prescrizione medica, omessa informativa, omessa acquisizione del consenso informato, omessa valutazione clinica preliminare del paziente);

Il debitore danneggiante dovrà dimostrare l’assenza di colpa, l’assenza del danno o l’interruzione del nesso causale.

11. Prova del nesso di causalità.

In caso di responsabilità contrattuale in ambito medico occorre infine segnalare la più recente giurisprudenza che ha ritenuto, comunque, sussistente l’onere probatorio in ordine al nesso causale tra l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia e l’intervento del medico o della struttura sanitaria.

Vedasi in proposito Cassazione sentenza 18392/2017 che potrebbe ritenersi ragionevolmente estensibile anche alle ipotesi di assenza di contratto e sussistenza di contatto sociale qualificato per il quale si applica sempre il regime di responsabilità contrattuale.

Nel caso di specie la Cassazione aveva escluso il nesso causale poiché era ignota la causa di insorgenza della patologia con correlativa omessa dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra danno e intervento medico subito.

1 commento su “Responsabilità da contatto qualificato del medico e della struttura sanitaria a seguito di danni da somministrazione di farmaci.”

  1. Nel caso di specie, il paziente si era sottoposto a cure odontoiatriche che prevedevano un programma di implantologia dentaria, le quali tuttavia peggioravano, anziche risolvere, i problemi del paziente. Il Tribunale di Bologna, nell’accogliere integralmente la domanda di risarcimento del danno alla persona rivolta dal paziente danneggiato nei confronti del medico odontoiatra e della struttura sanitaria ove il primo aveva operato, dichiarava la responsabilita contrattuale solidale dei convenuti e li condannava al risarcimento del danno biologico e patrimoniale con manleva delle compagnie assicuratrici chiamate in causa dai convenuti.

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