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Fondo di Tesoreria e gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001 – INPS e previdenza sociale.

Cosa comunica l’INPS con il recente messaggio n° 851 del 22/02/2022? Come viene gestito il TFR in caso di mobilità da un ente pubblico ad uno privato e viceversa? Quali sono gli obblighi contributivi al fondo di tesoreria in questi casi?

Com’è noto, l’articolo 30, comma 1 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”.
Tale norma può comportare, com’è evidente, il passaggio di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa.

In riferimento alle fattispecie interessate dalla disciplina indicata, con il messaggio n° 851/2022 l’INPS fornisce le indicazioni operative relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria.
In via preliminare, peraltro, l’Istituto evidenzia come la mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 determini non già la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì una cessione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1406 ss. c.c.

Da ciò ne consegue la specifica disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR) sia in ordine all’obbligo contributivo del datore di lavoro che in riferimento alla liquidazione.

Più precisamente, poiché il rapporto di lavoro prosegue, in realtà, senza soluzione di continuità, al momento della cessione del rapporto non sorge in capo al lavoratore il diritto alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFR.

Pertanto, “nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – sarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria”.

Lo stesso messaggio prosegue specificando che “Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico – qualora ricorrano i presupposti previsti da specifiche norme – tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario”.
Nel corso della trattazione si vedrà più nel dettaglio il contenuto di quanto affermato dall’INPS sul tema.

Indice.

  1. L’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico.
  2. Competenze del Fondo di Tesoreria in caso di mobilità da ente pubblico a datore di lavoro privato.
  3. Modalità operative e ipotesi di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria.
  4. Il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico.
  5. Istruzioni operative: modalità di compilazione delle denunce contributive.
  6. Ulteriori istruzioni operative: gestione dell’anagrafica dell’ente pubblico cessionario e delle denunce individuali dei lavoratori.
  7. Compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico.

1 – L’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria si applica l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istitutiva dello stesso.
Con la circolare n. 70/2007 l’INPS aveva già fornito istruzioni operative sulla gestione del Fondo.
Ne discende che i datori di lavoro con almeno 50 addetti rimangono obbligati a versare ad esso un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore che non abbia scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.


2 – Competenze del Fondo di Tesoreria in caso di mobilità da ente pubblico a datore di lavoro privato.

Poiché, come si è detto in premessa, l’importo lordo del TFS/TFR maturato al momento della cessione sarà trasferito direttamente al datore di lavoro, in tali ipotesi il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative anticipazioni – di cui all’articolo 2120 c.c. e alle altre norme in materia – per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
Al riguardo, naturalmente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui alla circolare INPS 70/2007.

Le anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, di conseguenza, devono essere corrisposte dal datore di lavoro a partire dagli importi maturati a seguito degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

3 – Modalità operative e ipotesi di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria.


Sempre richiamando la citata circolare 70/2007 L’INPS, con riferimento alla fattispecie di cui al p.tp 1. della presente trattazione, ha ulteriormente precisato che “la capienza ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione.

Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri esplicitati nella citata circolare, conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza
”.
Naturalmente la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria rimane a carico del Fondo medesimo.

Vengono confermate, infine, le indicazioni operative già enunciate con il messaggio n. 5859/2008 in ordine all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione.

4 – Il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico.


In riferimento all’ipotesi di mobilità da un datore di lavoro privato (tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria) a un ente pubblico, in primo luogo l’INPS ha previsto che “per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria potrà essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.
In mancanza di richiesta online/file-XML, la Struttura territoriale competente per residenza dell’assicurato – alla quale la domanda dovrà essere trasmessa se recapitata ad altri Uffici dell’Istituto – potrà acquisirla nella procedura del Fondo di Tesoreria al fine di provvedere alla liquidazione delle quote di TFR spettanti.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria si dovrà acquisire una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34
”.

5 – Istruzioni operative: modalità di compilazione delle denunce contributive.

Da un punto di vista tecnico l’INPS ha precisato che “I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti di cui sopra, provvederanno sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, i datori di lavoro utilizzeranno all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR
”.


6 – Ulteriori istruzioni operative: gestione dell’anagrafica dell’ente pubblico cessionario e delle denunce individuali dei lavoratori.

Il datore di lavoro pubblico, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione CA “2R” nel caso vi fosse sprovvisto.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento del personale in mobilità presso l’ente pubblico di destinazione, questo è tenuto al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le modalità note.
Sono, in ogni caso, fatte salve le norme che disciplinano gli obblighi del datore di lavoro in merito al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

7 – Compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico.


Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS, valorizzando per lo stesso, oltre agli elementi che contraddistinguono la Gestione previdenziale, anche quelli relativi alla Gestione Credito che si rende obbligatoria in presenza della prima.
Rientrano tra i dati richiesti nel caso di iscrizione alle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS non solo i valori imponibili, retributivi e contributivi, ma anche la corretta indicazione del “Regime Fine Servizio” da cui dipende la modalità di compilazione dei primi.
In caso di adesione a Fondi di previdenza complementare previsti per le pubbliche Amministrazioni, dovranno essere compilati anche gli elementi della ListaPosPA all’uopo previsti.
In ogni caso si dovrà fare riferimento alle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n. 105/2012 e con il messaggio n. 2440/2019.

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