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Integrazioni salariali e pagamento diretto: permanenza dell’obbligo di retribuzione a carico del datore di lavoro in caso di mancato pagamento da parte dell’INPS.

In caso di mancato pagamento diretto dell’INPS delle integrazioni salariali chi rimane responsabile per la retribuzione?
Il datore di lavoro può ritenersi esonerato?
Sussiste una cessione del debito a carico dell’INPS oppure permane l’obbligo retributivo sul datore di lavoro?

Com’è noto, le integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA), possono essere versate secondo due modalità differenti, in base all’opzione che sceglie il datore di lavoro nella domanda di concessione delle stesse e sempre che sussistano i requisiti normativi per ottenerne l’accoglimento:

  • Mediante conguaglio
  • Mediante pagamento diretto.

La presente trattazione riguarda una specifica problematica che, soprattutto con le istanze di integrazione salariale legate all’emergenza COVID-19, si è manifestata spesso e continua a manifestarsi.

Nelle fattispecie in cui il datore abbia chiesto autorizzazione ad un’integrazione salariale ottenendo la concessione in pagamento diretto ma, per una ragione o per l’altra, l’INPS non abbia provveduto al versamento delle somme autorizzate in favore dei lavoratori, si pone il problema di capire a chi debbano rivolgersi questi ultimi per ottenere le somme spettanti.

Ci si chiede, nello specifico, se l’autorizzazione all’integrazione salariale con pagamento diretto determini una cessione del debito a carico dell’INPS, oppure comporti solo una diversa modalità di adempimento all’obbligazione retributiva che, giuridicamente, rimane in capo al datore di lavoro.

Nel corso della trattazione sarà approfondito questo aspetto per capire come debba tutelarsi il lavoratore in caso di mancata erogazione della cassa integrazione da parte dell’INPS.

Indice

  1. Cosa sono le integrazioni salariali?
  2. Cosa comporta l’autorizzazione alle integrazioni salariali?
  3. Quali sono le modalità di pagamento delle integrazioni salariali?
  4. In cosa consiste il pagamento mediante conguaglio?
  5. In cosa consiste il pagamento diretto?
  6. Come viene disposto il pagamento diretto da parte dell’INPS?
  7. Come si inquadra la fase di richiesta del pagamento diretto all’interno della vicenda amministrativa?
  8. Come può intervenire il lavoratore in caso di mancato pagamento dell’indennità da parte dell’INPS?
  9. Diritto di informazione del lavoratore.
  10. Quali misure può prendere il lavoratore una volta conosciuto l’esito del procedimento?
  11. Insussistenza di una cessione del debito a carico dell’INPS.

1. Cosa sono le integrazioni salariali?

I trattamenti di integrazione salariale sono misure a sostegno del reddito.

Essi sono emolumenti economici previsti in sostituzione della retribuzione per i periodi di contrazione dell’attività lavorativa.

I relativi importi sono concessi ed erogati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a seguito di domanda del datore di lavoro.

2. Cosa comporta l’autorizzazione alle integrazioni salariali?

L’autorizzazione alle integrazioni salariali è un provvedimento emesso a favore e su richiesta del datore di lavoro ma che produce effetti favorevoli anche nei confronti del lavoratore quale terzo soggetto cointeressato nel relativo procedimento amministrativo.

L’autorizzazione consente al datore di lavoro di legittimare la sospensione del rapporto di lavoro per il periodo interessato dal provvedimento in riferimento al lavoratore beneficiario.

Quest’ultimo, per parte sua, matura il diritto al pagamento dell’integrazione salariale quale indennità sostitutiva della retribuzione.

3. Quali sono le modalità di pagamento delle integrazioni salariali?

A richiesta del datore di lavoro e sempre che sussistano tutti i presupposti normativi previsti, le integrazioni salariali possono essere corrisposte in due modalità diverse:

  • Mediante conguaglio
  • Mediante pagamento diretto.

Per approfondimenti sulle modalità previste, soprattutto per le integrazioni concesse in riferimento all’emergenza sanitaria, si richiama quanto dettagliatamente indicato nel sito INPS.

4. In cosa consiste il pagamento mediante conguaglio?

La modalità di pagamento ordinaria è quella a conguaglio.

Il datore di lavoro anticipa al lavoratore l’importo richiesto a titolo di integrazione salariale all’INPS.

L’amministrazione previdenziale, per parte sua e a seguito di autorizzazione, provvederà poi a rimborsare le somme anticipate dal datore di lavoro mediante compensazione delle somme dovute a titolo di debiti contributivi successivi ovvero, in assenza di debiti, mediante rimborso.

Nel caso di pagamento a conguaglio, pertanto, il datore di lavoro rimane obbligato nei confronti del lavoratore per il pagamento degli importi corrispondenti all’indennità di integrazione salariale sostitutiva della retribuzione.

Il lavoratore rimane formalmente estraneo al rapporto amministrativo sorto tra il datore di lavoro e l’INPS.

5. In cosa consiste il pagamento diretto?

Parzialmente diverso è il caso del pagamento diretto.

Anche qui il diritto all’indennità di integrazione salariale in sostituzione della retribuzione sorge, per il lavoratore, a seguito del provvedimento autorizzatorio che legittima il datore di lavoro a sospendere il rapporto con il beneficiario.

L’autorizzazione comporta che l’indennità non debba essere anticipata dal datore di lavoro ma versata direttamente dall’INPS al lavoratore beneficiario mediante bonifico su conto corrente o domiciliazione del pagamento presso l’Ente Poste Italiane.

Si può, pertanto, sostenere che il lavoratore si inserisca nel procedimento amministrativo come terzo cointeressato.

6. Come viene disposto il pagamento diretto da parte dell’INPS?

Per ottenere la compensazione o il rimborso degli importi anticipati a titolo di integrazione salariale mediante conguaglio è sufficiente, per il datore di lavoro, comunicare nelle successive denunce contributive i nominativi dei lavoratori sospesi con indicazione delle ore di sospensione.

Come si è detto, il rapporto si esplica solo tra datore di lavoro e INPS, rimanendo del tutto estraneo il lavoratore beneficiario.

In caso di pagamento diretto, una volta ottenuta l’autorizzazione, occorre un’ulteriore domanda da parte del datore di lavoro.

Tramite dichiarazione UNI-CIG o mediante trasmissione del modello SR41, infatti, il datore di lavoro deve ulteriormente chiedere il versamento in favore del lavoratore delle somme autorizzate, comunicando all’INPS i dati per la determinazione dell’indennità e cioè:

  • Periodo di sospensione;
  • Numero di ore di sospensione;
  • Paga oraria.

7. Come si inquadra la fase di richiesta del pagamento diretto all’interno della vicenda amministrativa?

Si tratta di un subprocedimento che si inserisce nel procedimento principale sorto con la domanda di autorizzazione all’integrazione salariale, riscontrandosi così le seguenti fasi caratterizzanti la vicenda amministrativa:

  • Trasmissione della domanda di autorizzazione da parte del datore di lavoro con conseguente ottenimento dell’autorizzazione all’integrazione salariale per un periodo e un numero di ore determinati in riferimento ai lavoratori indicati preventivamente come beneficiari;
  • Trasmissione della richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro mediante modello SR41 o dichiarazione UNI-CIG con indicazione delle modalità di pagamento in favore del lavoratore beneficiario per le ore di sospensione dichiarate.

8. Come può intervenire il lavoratore in caso di mancato pagamento dell’indennità da parte dell’INPS?

Data la peculiarità del ruolo del lavoratore all’interno del procedimento amministrativo, ci si chiede se e come egli possa intervenire qualora non riceva l’indennità da parte dell’INPS sebbene sia stata emessa l’autorizzazione all’integrazione salariale.

In tale ipotesi occorre operare un distinguo:

  • Il mancato pagamento dipende da rigetto dell’autorizzazione o da inadempimento del datore di lavoro in riferimento alla successiva domanda di pagamento diretto;
  • Il mancato pagamento dipende da ritardi o errori dell’Istituto Previdenziale.

9. Diritto di informazione del lavoratore.

In entrambi i casi è opportuno che il lavoratore si informi presso l’ente previdenziale onde conoscere l’esito del procedimento legato all’autorizzazione ed erogazione dell’integrazione salariale.

Egli potrà prendere contatto informale mediante i canali di comunicazione istituzionale (sportello, email istituzionali, PEC, Contact center, etc.) oppure trasmettere un’istanza motivata di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 in qualità di cointeressato.

Il lavoratore è legittimato a sapere:

– se sussiste o meno autorizzazione per il periodo in cui è stato sospeso dal lavoro;

– se il datore di lavoro ha proposto successiva domanda di pagamento diretto per tale periodo;

– l’esito della domanda di pagamento diretto.

10. Quali misure può prendere il lavoratore una volta conosciuto l’esito del procedimento?

Appurata la motivazione del mancato pagamento, qualora si versi nella ipotesi di ritardi o errori dell’Ente Previdenziale, in caso di ritardo il lavoratore stesso potrà comunicare un sollecito.

Qualora ciò non sia sufficiente, egli potrà coinvolgere il datore di lavoro il quale rimane l’unico titolare dell’azione amministrativa nei confronti dell’INPS e quindi l’unico legittimato a richiedere un intervento in autotutela.

Anche nell’ipotesi in cui il mancato pagamento dipenda da responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore non avrà titolo per agire contro l’Istituto Previdenziale.

Ciò può accadere, ad esempio, qualora il datore di lavoro non trasmetta o trasmetta tardivamente la domanda di pagamento diretto tramite SR41 o UNI-CIG.

11. Insussistenza di una cessione del debito a carico dell’INPS.

In questo ultimo caso il lavoratore non è legittimato a rivolgersi all’INPS per ottenere il pagamento.

Il provvedimento autorizzatorio dell’integrazione salariale non determina, infatti, una cessione del debito retributivo (o del suo sostituto quale è l’indennità di integrazione salariale) a carico dell’INPS.

Il debito retributivo permane in capo al datore di lavoro che è l’unico obbligato al versamento della retribuzione dovuta durante il periodo di sospensione nel quale, comunque, il lavoratore è rimasto nella disponibilità del datore medesimo. Il lavoratore, pertanto, non potrà che agire nei confronti di quest’ultimo.

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