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Legge di bilancio 2022 e nuovi requisiti per la pensione anticipata con la quota 102 – INPS e Previdenza Sociale.

Cosa prevede la nuova legge di bilancio in tema di pensione anticipata? Cos’è la quota 102? Quali erano i precedenti requisiti per la pensione anticipata? Cosa prevede in ordine ai nuovi requisiti pensionistici la circolare INPS 38/2022? Da quando può decorrere il nuovo trattamento pensionistico?

Con la legge 234/2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il trienno 2022-2024” (c.d. Legge di bilancio), sono stati introdotti i nuovi requisiti per la pensione anticipata.

Com’è noto, i requisiti ordinari sono e rimangono quelli previsti dalla c.d. Legge Fornero, riportati all’art. 24, d.l. 201/2011.

La Legge Fornero ha introdotto l’ultima vera riforma pensionistica, statuendo i seguenti capisaldi:

  • sostituzione, a partire dal 2012, del sistema di calcolo retributivo con quello puramente contributivo;
  • requisiti minimi comuni per l’ottenimento della pensione di vecchiaia consistenti nel raggiungimento dei 67 anni di età in aggiunta ad un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Questi requisiti minimi sarebbero dovuti entrare in vigore in modo generalizzato e senza eccezioni entro l’anno 2021.

Essi paiono, ormai, consolidati poiché non è intervenuta una successiva riforma.

Data la drasticità della modifica rispetto alla legge previgente di gran lunga più favorevole sotto tutti i profili, la stessa legge Fornero aveva previsto una introduzione progressiva dei requisiti generalizzati sopra indicati.

Nelle more, e sempre al fine di ritardare ulteriormente l’entrata in vigore definitiva dei rigidi criteri della riforma, sono state disposte varie misure alternative che hanno consentito di accedere a trattamenti pensionistici in via anticipata.

Da ultimo e fino al 2021 era stata introdotta la c.d. Quota 100 con la legge 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019).

In sostituzione della predetta quota 100, non più prorogata, si è cercato di ritardare ancora l’attuazione definitiva e generalizzata della riforma con la nuova quota 102.

In realtà sia la quota 100 sia la quota 102 appaiono una magra consolazione, peraltro applicabile solo a chi ha avuto modo di maturare una consistente anzianità contributiva.

L’espediente, insomma, appare praticabile soprattutto nei confronti delle vecchissime generazioni.

Le nuove generazioni, con un’età media di ingresso al mondo del lavoro intorno ai 30 anni e oltre, escludendo molti soggetti che hanno tirato avanti con contratti precari e atipici, ne risultano per lo più inevitabilmente tagliate fuori.

Per esse si farà prima ad applicare i requisiti pieni della riforma Fornero.

Ad ogni buon conto, per conoscere le modalità applicative delle nuove disposizioni in materia pensionistica, l’INPS ha emanato la circolare 38/2022 di cui ora si vedrà il dettaglio.

Si rileva, peraltro, che sempre l’INPS ha messo a disposizione un applicativo per simulare le opzioni pensionistiche a cui può accedere il singolo utente in base ai requisiti contributivi e anagrafici individuali maturati.

Il link dell’applicativo è reperibile nella nuova pagina del blog “Risorse e utilità”.

Indice.

  1. Quali erano i requisiti per la pensione anticipata validi fino al 2021?
  2. Cosa prevede la nuova legge di bilancio pluriennale in riferimento alla quota 102?
  3. Brevi riflessioni in riferimento allo scenario attuale.
  4. Quali sono i soggetti per cui è applicabile la quota 102?
  5. Entro quanto deve essere esercitato il diritto alla pensione con la quota 102?
  6. Permanenza delle finestre per la fruizione del diritto alla pensione.
  7. Tardiva erogazione dei trattamenti pensionistici.
  8. Cumulo dei contributi in gestioni diverse.
  9. Rilevanza dei contributi oggetto di riscatto.
  10. Collocazione temporale dei contributi oggetto di riscatto.
  11. Pensione anticipata per i titolari di assegno ordinario di invalidità.
  12. Termini di pagamento del TFS/TFR.
  13. Riduzione dei termini di pagamento del TFS/TFR e anticipazioni.

1 – Quali erano i requisiti per la pensione anticipata validi fino al 2021?

Come rilevato in premessa, a seguito della legge di bilancio emanata nel 2018 ed in luogo dei maggiormente penalizzanti requisiti di cui alla riforma Fornero, era possibile richiedere anticipatamente la pensione con il raggiungimento della c.d. Quota 100.

La quota altro non è che la somma tra il requisito contributivo e il requisito anagrafico raggiunti.

La quota 100 consisteva in un requisito contributivo minimo di 38 anni in aggiunta a un requisito anagrafico di 62 anni.

Di tal ché una volta maturati 38 anni di contributi era possibile richiedere anticipatamente la pensione al compimento del 62° anno di età.

Entrambi i requisiti dovevano essere maturati entro l’anno 2021 ma il pensionamento anticipato poteva e può essere chiesto in via successiva.

Il che implica che la legge di bilancio 2018 resta applicabile per alcuni casi residuali.

2 – Cosa prevede la nuova legge di bilancio pluriennale in riferimento alla quota 102?

La nuova legge di bilancio emanata nel 2021 ha introdotto la nuova quota 102, sempre al fine di ritardare l’applicazione tout court della riforma Fornero.

L’ar. 1, comma 87, legge 234/2021 consente di poter richiedere la pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

3 – Brevi riflessioni in riferimento allo scenario attuale.

Come si è anticipato sopra, la quota 102 potrà risultare utile a chi, entro gli anni ’90 del secolo scorso, è riuscito ad accumulare una stabile e continuativa anzianità contributiva a partire da non oltre il 24° anno di età.

Si capisce bene, quindi, che l’espediente vedrà esclusi molti soggetti in un paese nel quale l’età media di ingresso al lavoro, già da parecchio, oscilla tra i 24 e i 27 anni e si assiste, soprattutto tra i giovani, ad una preponderanza di contratti flessibili o a tempo determinato.

Per un quadro completo delle politiche del lavoro e pensionistiche perseguite nel corso degli ultimi decenni si rimanda a questo articolo.

4 – Quali sono i soggetti per cui è applicabile la quota 102?

I soggetti che possono maturare i requisiti necessari per il raggiungimento della quota 102 al fine dell’ottenimento della pensione anticipata sono i seguenti:

  • Iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO);
  • iscritti alle forme esclusive e sostitutive dell’AGO gestite dall’INPS;
  • iscritti alla gestione separata;
  • iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

Sono esclusi il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, di Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, nonché il personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco.

5 – Entro quanto deve essere esercitato il diritto alla pensione con la quota 102?

Si è detto che i requisiti pensionistici per accedere al pensionamento con la quota 102 devono essere maturati entro il 31 dicembre 2022.

Come specifica la legge 234/2021, il diritto al pensionamento maturato a seguito dei requisiti di cui alla quota 102 entro la suddetta data può essere esercitato anche in epoca successiva.

6 – Permanenza delle finestre per la fruizione del diritto alla pensione.

Permane la necessità che sia decorso il tempo necessario per l’apertura della “finestra”.

A tal proposito occorre precisare che le finestre mobili sono il periodo di tempo intercorrente tra la maturazione dei requisiti pensionistici e la decorrenza della pensione.

Ciò comporta che la pensione potrà essere fruita in ogni caso con un certo ritardo rispetto al momento in cui sono stati raggiunti i requisiti contributivi e anagrafici.

Di tal chè, ai fini della fruizione del diritto alla pensione occorre la compresenza dei seguenti elementi:

  • maturazione dei requisiti necessari per il raggiungimento della quota 102;
  • decorso di un periodo di tempo minimo dalla data di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi alla data di fruizione della pensione.

La finestra è di 3 mesi per i lavoratori nel settore privato e di 6 mesi per i lavoratori nel settore pubblico.

7 – Tardiva erogazione dei trattamenti pensionistici.

L’espediente, com’è facile intuire, è funzionale ad un ulteriore contenimento della spesa pensionistica.

Per quanto riguarda la quota 102, infatti, le pensioni maturate nel settore privato inizieranno ad essere erogate a partire dalle seguenti date:

  • dal 01 maggio 2022 per le prestazioni pensionistiche a carico di gestioni diverse dalla AGO;
  • dal 02 aprile 2022 per le prestazioni pensionistiche a carico della gestione esclusiva AGO.

Le pensioni maturate nel settore privato inizieranno, invece, ad essere erogate ancora più tardivamente e, nello specifico:

  • dal 02 luglio per le prestazioni pensionistiche a carico della gestione esclusiva AGO;
  • dal dal 01 agosto 2022 per le prestazioni pensionistiche a carico di gestioni diverse dalla AGO.

8 – Cumulo dei contributi in gestioni diverse.

Occorre, peraltro, evidenziare la facoltà di cumulo di tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (art. 14, comma 2), secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Permane, invece, il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019.

9 – Rilevanza dei contributi oggetto di riscatto.

Interessante notare come i contributi oggetto di riscatto vengano considerati al pari di tutti gli altri contributi acquisiti in costanza di rapporto di lavoro.

La circolare 38/2022 a tal proposito precisa: “ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato all’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”.

Ai fini della validità della pensione si considera la collocazione temporale originaria anche per i contributi da riscatto.

10 – Collocazione temporale dei contributi oggetto di riscatto.

Essi, pertanto, saranno rilevanti in riferimento al periodo di realizzazione del presupposto, non già in riferimento alla data della domanda di riscatto.

Esemplificativamente, nel caso di riscatto della laurea sarà, quindi, preso in considerazione il periodo in cui è stato intrapreso e concluso il relativo corso di studi.

i contributi da riscatto produrranno effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.

Il dato non è di poco conto posto che, come si è detto, i requisiti da prendere in considerazione ai fini della maturazione del diritto alla pensione col raggiungimento della quota 102 sono quelli maturati entro la fine dell’anno 2022

Si rileva, peraltro, che nella nuova sezione del blog “Risorse e utilità” è presente il link del simulatore del riscatto di laurea ai fini pensionistici.

11 – Pensione anticipata per i titolari di assegno ordinario di invalidità.

L’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità quale è la pensione anticipata di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.

12 – Termini di pagamento del TFS/TFR.

Rimangono fermi i termini di pagamento già previsti per il trattamento di fine servizio (TFS) e per il trattamento di fine rapporto (TFR).

Essi decorrono, nel caso di pensione con quota 102, non dal collocamento a riposo in via anticipata, bensì dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione ordinaria ai sensi dell’art. 24, d.l. 201/2011.

Rileva, pertanto, il raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsti ordinariamente dalla riforma Fornero.

Si applica la disciplina di cui all’art. 12, comma 7, d.l. 78/2010.

Da quanto sopra ne conseguono due scenari possibili a seconda di quale requisito si realizza prima:

  • pagamento del TFS/TFS decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia;
  • pagamento del TFS/TFR decorsi 24 mesi dalla maturazione del requisito contributivo per la pensione anticipata.

13 – Riduzione dei termini di pagamento del TFS/TFR e anticipazioni.

Qualora nel corso dei 24 mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento.

Ciò si verificherebbe nel caso in cui questo intervallo di tempo fosse più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Infine, decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo e ulteriore intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Si ricorda, peraltro, la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

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