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Disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e assegno di integrazione salariale – INPS e Previdenza Sociale.

Cosa è il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali? Chi si occupa di istruire le relative domande? Cosa ha previsto l’INPS con la recente circolare 29/2022? Quali sono i termini e le modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo? Quali sono le modalità di compilazione delle denunce contributive?

Con Decreto interministeriale n° 104125/2019 è stato recepito l’accordo sindacale del 03 ottobre 2017, stipulato ai sensi dell’art. 26, d.lgs. 148/2015, che istituisce il Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali.

La recente legge 234/2021 ha, poi, stabilito che il Fondo come anche, più in generale, i fondi istituiti ai sensi del d.lgs. 148/2015 citato, a partire dal 01 gennaio 2022 garantisce l’attribuzione di un assegno di integrazione salariale in luogo del precedente assegno ordinario erogato tramite il Fondo di Integrazione Salariale (FIS),

Vedasi in proposito quanto precisato dall’INPS nella circolare 18/2022 già illustrata in questo precedente articolo cui si rimanda per approfondimenti al riguardo.

Le aziende appartenenti all’area di applicazione del Fondo, infatti, rientravano ab origine nell’ambito del FIS.

Di tal ché esse, a partire dalla data di decorrenza del Fondo, sono assoggettate all’obbligo contributivo relativo a quest’ultimo e non più al contributo previsto per il FIS.

Sia l’autorizzazione al beneficio che le vicende successive (ad esempio anomalie nei conguagli, note di rettifica, variazioni negli UNIEMS, etc.) vengono gestite dall’INPS, presso cui è istituito il Fondo de quo, tramite la sede territorialmente competente per ciascuna domanda in base all’ubicazione dell’azienda produttiva interessata.

Le prime domande sono, peraltro e in via transitoria, assegnate alla Direzione Generale dell’Istituto.

Per approfondimenti in ordine alle dinamiche di gestione del Fondo si richiama la circolare INPS 77/2021 e la circolare INPS 16/2022.

Si vedrà, ora, nel dettaglio cosa prevede la nuova disciplina.

Indice.

  1. Disciplina transitoria per la presentazione delle domande Fondo.
  2. Ambito di applicazione, soggetti destinatari e scopo del Fondo.
  3. Obblighi accessori delle aziende ai fini dell’accesso al Fondo.
  4. Causali di presentazione delle domande.
  5. Peculiarità istruttorie.
  6. Soggetti beneficiari.
  7. Misura del beneficio.
  8. Durata dell’intervento.
  9. Contribuzione correlata all’erogazione del beneficio riconosciuta al lavoratore.
  10. Obbligo di versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
  11. Termini di presentazione della domanda al Fondo.
  12. Acquisizione del ticket.
  13. Modalità di compilazione dell’UNIEMENS.
  14. Modalità di esposizione del lavoratore nel flusso contributivo: codice di autorizzazione 0S.
  15. Contributo addizionale e conguaglio nel modello UNIEMENS.
  16. Codici di esposizione del contributo addizionale, del conguaglio e degli ANF.

1 – Disciplina transitoria per la presentazione delle domande Fondo.

Si specifica, preliminarmente, che, poiché il Fondo è divenuto operativo solo a partire dal 20 maggio 2021 e che, pertanto, in epoca precedente le domande delle aziende cui sarebbe spettato il relativo trattamento potevano essere presentate, provvisoriamente, presso il FIS, l’INPS ha previsto un regime transitorio in agevolazione delle aziende.

Nello specifico, le domande al Fondo potevano essere già presentate presso quest’ultimo per gli eventi sospensivi e interruttivi iniziati a partire dal 05 maggio 2021, ma con le seguenti eccezioni:

  • per i benefici richiesti con le causali COVID-19 ai sensi della legge 178/2020 e del d.l. 41/2021 continuavano alternativamente a rimanere valide le domande presentate presso il FIS fino alla data del 28 settembre 2021 in cui è entrato in vigore il messaggio 3240/2021.
  • Per i benefici richiesti con le causali ordinarie, invece e in riferimento agli eventi sorti a far data dal 05 maggio 2021, doveva essere chiesto l’intervento del Fondo, non già del FIS, ma la decorrenza del termine decadenziale si considera a partire dalla citata data del 28 settembre 2021.

2 – Ambito di applicazione, soggetti destinatari e scopo del Fondo.

Come specificato dall’INPS nella recente circolare 29/2022il Fondo ha lo scopo, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale n. 104125/2019, di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale”.

Destinatari del beneficio sono i lavoratori appartenenti ai settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, specificati nell’allegato 1 della citata circolare.

Sono compresi anche i soggetti assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

Le aziende interessate devono avere una forza lavoro media di almeno tre dipendenti in riferimento al semestre precedente la data di inizio del beneficio richiesto.

Sempre come specificato dalla citata circolare, coerentemente, con la relativa normativa, “il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà”.

3 – Obblighi accessori delle aziende ai fini dell’accesso al Fondo.

Le aziende che intendano accedere ai benefici erogati dal Fondo sono tenute a versare mensilmente il relativo contributo addizionale secondo le aliquote aggiornate.

Il Fondo è, infatti, tenuto a conformarsi al principio del pareggio di bilancio.

A tal fine, pertanto, le aliquote possono essere costantemente modificate e aggiornate secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa.

In assenza dell’adeguamento contributivo da parte del datore di lavoro richiedente l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

4 – Causali di presentazione delle domande.

Le domande al Fondo possono essere presentate per le seguenti causali ordinarie, a parte le causali previste per l’emergenza COVID-19:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratti di solidarietà

5 – Peculiarità istruttorie.

A prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda, il soggetto che intenda proporre domanda di accesso al Fondo per qualsiasi causale ordinaria deve produrre la documentazione attestante al preventiva comunicazione alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 delle cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

Occorre, altresì, dimostrare l’espletamento, entro 30 giorni da tale comunicazione, di un esame congiunto tra le parti.

Non è necessario che si raggiunga un accordo, tranne che per la causale “contratto di solidarietà”.

Infine, “quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro tre giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo”.

Per le causali COVID-19, invece, si richiamano le circolari INPS 28/2021 e 72/2021.

6 – Soggetti beneficiari.

Possono accedere al beneficio i seguenti soggetti:

  • Lavoratori che abbiano un’anzianità di servizio presso l’unità produttiva interessata di almeno 90 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda al Fondo;
  • Lavoratori che non abbiano svolto, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
  • Lavoratori che abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a svolgere un percorso di riqualificazione lavorativa.

A tale ultimo riguardo è sufficiente che il datore di lavoro attesti di aver acquisito, all’uopo, una dichiarazione di impegno del lavoratore ma non deve essere allegata la dichiarazione di quest’ultimo.

Sono inclusi tutti i lavoratori apprendisti o in regime di lavoro domiciliare.

Sono esclusi i dirigenti.

7 – Misura del beneficio.

La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale. L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015.

Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazioni guadagni ordinaria.

Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%

8 – Durata dell’intervento.

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà, è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

9 – Contribuzione correlata all’erogazione del beneficio riconosciuta al lavoratore.

Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

Essa concorre al montante contributivo utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 cui si rimanda.

10 – Obbligo di versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019 è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale

Esso è pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

11 – Termini di presentazione della domanda al Fondo.

Fermo quanto già specificamente riportato al precedente p.to 1 in riferimento alla rimessione in termini prevista fino alla data del 28 settembre 2021, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Per quanto riguarda, più in generale, le modalità di presentazione delle domande e il conguaglio delle somme autorizzate, la normativa è sostanzialmente identica a quella prevista per la cassa integrazione cui si rimanda.

12 – Acquisizione del ticket.

In ragione del messaggio n° 3240/2021 citato e a far data dal 28 settembre 2021, a tutte le istanze presentate per l’accesso al Fondo è associato un codice identificativo detto ticket e constante di 16 caratteri alfanumerici.

Esso deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura.

Il ticket identifica l’intero periodo di riduzione o sospensione.

Deve, pertanto, essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.


13 – Modalità di compilazione dell’UNIEMENS.

Ai fini del conguaglio esso deve, inoltre, essere indicato nella denuncia UNIEMENS (la denuncia contributiva aziendale), unitamente al numero ore dell’evento espresso in centesimi, anche nell’ipotesi in cui l’intervento del FSBA sia solo stato richiesto ma non ancora autorizzato.

Sempre nel modello UNIEMENS dovrà, quindi, essere riportato il codice evento tra i seguenti:

  • AIO per assegno di integrazione salariale;
  • AIS per assegno di integrazione salariale relativo a contratto di solidarietà.

14 – Modalità di esposizione del lavoratore nel flusso contributivo: codice di autorizzazione 0S.

Per i lavoratori interessati dall’intervento del FSBA sarà necessario ottenere ed esporre il codice di autorizzazione 0S, avente significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.

A tali lavoratori sarà, poi, accreditata la contribuzione correlata.

15 – Contributo addizionale e conguaglio nel modello UNIEMENS.

Ai fini del conguaglio e del contributo addizionale, nella denuncia contributiva aziendale dovranno essere riportati i seguenti elementi:

  • numero di autorizzazione rilasciata dalla struttura INPS competente;
  • Causale del versamento del contributo addizionale da scegliere tra quelle indicate nella circolare INPS 29/2022;
  • Causale dell’importo a conguaglio con indicazione del relativo ammontare, sempre utilizzando i codici indicati nella predetta circolare.

16 – Codici di esposizione del contributo addizionale, del conguaglio e degli ANF.

I codici previsti dalla circolare INPS 29/2022 che devono essere esposti nell’UNIEMENS sono diversi.

Per l’esposizione del contributo addizionale sono i seguenti:

  • A104 riferito a “contributo addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali”;
  • A105 riferito a contributo “addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà – attività professionali”.

Per l’esposizione dell’importo che si intende porre a conguaglio sono i seguenti:

  • L009 riferito a “Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali”;
  • L012 riferito a “Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali”.

I datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato dovranno esporre i seguenti codici causali:

  • L007 ai fini del conguaglio della prestazione;
  • L021 ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il codice L023 deve essere esposto, infine per il conguaglio relativo al mese corrente o agli arretrati degli ANF relativi al periodo di erogazione del beneficio.

Si evidenzia che in caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

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