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Inosservanza dell’obbligo di vaccinazione della prole e natura dell’illecito: riflessioni alla luce della recente sentenza della Cassazione, Sezione Penale n° 2885/2022.

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale sui minori può configurarsi come reato penale? Cosa sostiene la recente Cassazione in proposito? Quali conseguenze possono scaturire a carico dei genitori? In relazione agli obblighi di cui al d.l. 73/2017 al minore può essere negata la frequenza scolastica?

Recentemente è stata emessa una sentenza dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, n° 2885/2022 relativamente al mancato assolvimento delle vaccinazioni obbligatorie sui minori.

In riferimento a tale sentenza sono apparsi titoli di articoli, anche su giornali autorevoli, che fanno apparire, tout court, penalmente sanzionabile il fatto di far proseguire la frequenza scolastica ai propri figli non vaccinati in base alla normativa sulle vaccinazioni obbligatori di cui al d.l. 73/2017.

Come si vedrà, l’approssimazione di questi titoli produce un inutile allarmismo privo di fondamento.

Il focus su cui si è concentrata la Corte di Cassazione è, infatti, ben altro e, soprattutto, non riguarda la frequenza scolastica a partire dal primo ciclo di istruzione obbligatoria.

La sentenza ha riguardato solo la fattispecie relativa alla frequenza della scuola dell’infanzia.

Indice

  1. Breve premessa sulla normativa di cui al d.l. 73/2021.
  2. Ratio degli obblighi vaccinali per l’infanzia e la minore età.
  3. Valutazione comparatistica dell’obbligo vaccinale tra vari ordinamenti internazionali.
  4. Classificazione comparatistica della normativa italiana sugli obblighi vaccinali.
  5. Giudizio di bilanciamento tra i vari ordinamenti: salute collettiva e salute individuale.
  6. Limiti intrinsechi all’ordinamento italiano nell’imposizione di obblighi vaccinali.
  7. Cosa prevede nello specifico il d.l. 73/2017.
  8. Differenze tra la prima infanzia e l’età dell’obbligo di istruzione.
  9. Conseguenze dell’inottemperanza dell’obbligo di cui al d.l. 73/2017.
  10. Fattispecie concreta esaminata da Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza 2885/2022.
  11. Cosa ha deciso Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza 2885/2022?
  12. Irrilevanza penale del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.

1 – Breve premessa sulla normativa di cui al d.l. 73/2021.

L’art. 1 del d.l. 73/2021 dispone l’obbligatorietà e la gratuità, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni (a cui, da ultimo se n’è aggiunta una undicesima.

Ad esse si aggiungono ulteriori 4 vaccinazioni soltanto raccomandate, la cui somministrazione costituisce una mera facoltà senza conseguenze in caso di rifiuto.

Per un’elencazione completa si rimanda al sito del Ministero della Salute.

2 Ratio degli obblighi vaccinali per l’infanzia e la minore età.

Come si legge dalle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, il motivo dell’introduzione di tali obblighi risiede nella necessità di garantire i parametri stabiliti dall’OMS in ordine al raggiungimento della c.d. “Immunità di gregge”, oltre al rispetto di ulteriori impegni anche internazionali non meglio precisati.

In relazione alle raccomandazioni dell’OMS lo Stato si è posto l’obiettivo, con il d.l. 73/2017, di avere un livello minimo di vaccinazione nella età infantile del 95%.

Siffatto livello consentirebbe la tutela dei soggetti che, per le proprie condizioni personali di salute, non possono ricevere le vaccinazioni.

È interessante fare un raffronto comparatistico con le normative di altri stati esteri occidentali in ordine alla disciplina sugli obblighi vaccinali.

Per una più approfondita disamina al riguardo si rimanda a questa rassegna.

3 – Valutazione comparatistica dell’obbligo vaccinale tra vari ordinamenti internazionali.

Dalla predetta rassegna emergono chiaramente due fatti:

  • Alla base dell’imposizione dell’obbligo vaccinale (come di qualsiasi trattamento sanitario) sta un giudizio di comparazione e bilanciamento tra diritti fondamentali eterogenei;
  • Ogni stato, in base alla propria cultura giuridica e sociale, opera tale giudizio di bilanciamento in modo diverso.

Sotto entrambi questi frangenti, è stato evidenziato che “la dottrina ha proposto, di recente, una tripartizione basata sul grado di obbligatorietà della vaccinazione: agli «ordinamenti fondati su logiche promozionali» si contrapporrebbero «ordinamenti a tendenza impositiva» ed ordinamenti di impronta «paternalistica»”.

4 – Classificazione comparatistica della normativa italiana sugli obblighi vaccinali.

L’ordinamento italiano, in relazione alle vaccinazioni sui minori, sembra porsi tra le ultime due categorie.

Per intenderci, ordinamenti a tendenza impositiva sono, ad esempio, Francia e Stati Uniti.

Solo l’Italia, tuttavia, prevede 11 farmaci obbligatori, mentre la Francia ne prevede solo 3.

Negli Stati Uniti il quadro è più eterogeneo, giacché viene conservata, in materia, la competenza legislativa di ciascuno stato federale, seppur con specifiche linee guida.

D’altro canto la legislazione statunitense prevede ampia facoltà di esonero anche solo per motivi religiosi e ideologici (la c.d. obiezione di coscienza) non contemplati, invece, dall’ordinamento italiano per cui sono ammissibili solo esoneri di natura medica.

5 – Giudizio di bilanciamento tra i vari ordinamenti: salute collettiva e salute individuale.

Ciò deriva, evidentemente, dalla diversità con cui viene svolto il giudizio di bilanciamento tra libertà e diritti fondamentali egualmente rilevanti.

Gli obblighi vaccinali sono finalizzati al soddisfacimento di un interesse collettivo alla salute, volto a ridurre i rischi di epidemie e diffusione di malattie infettive.

La frequentazione scolastica massiva, con l’affollarsi in luoghi ristretti e chiusi di una moltitudine di individui, rende maggiormente concreti tali rischi.

È possibile, pertanto, ipotizzare che negli stati nei quali si ha maggiore attenzione per le politiche di istruzione, finalizzandole al miglioramento della qualità ambientale dei luoghi, sarà meno sentita l’esigenza di una plurima vaccinazione di massa.

In questi casi, infatti, l’ottica si sposta maggiormente verso la salute individuale piuttosto che la salute collettiva.

6 – Limiti intrinsechi all’ordinamento italiano nell’imposizione di obblighi vaccinali.

Nell’ordinamento italiano il limite ultimo al quale è assoggettato inderogabilmente il legislatore in riferimento a trattamenti sanitari obbligatori è la preservazione della vita e dell’integrità fisica.

Per approfondimenti si rimanda a questo articolo.

Ciò costituisce, invero, un limite naturale insuperabile giacché senza la vita o senza la conservazione dell’integrità fisica verrebbe a mancare il presupposto di base intrinsecamente necessario all’esercizio di qualsiasi altro diritto.

Altri ordinamenti si sono, per contro, dimostrati maggiormente sensibili anche verso la preservazione di libertà e diritti di livello, se così si può dire, sensibilmente minore (come la libertà di autodeterminazione sia intesa nella sua dimensione individuale che familiare).

In Italia, invece, il giudizio di bilanciamento posto alla base del d.l. 73/2017 è decisamente a favore dell’interesse collettivo.

Gli interessi individuali, infatti, sono tutelati solo in via mediata e, comunque, sempre con un approccio moderatamente punitivo, dato che è posta a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria, seppur economicamente tollerabile.

7 – Cosa prevede nello specifico il d.l. 73/2017.

Venendo ora nello specifico della disamina si rileva, preliminarmente, che il d.l. 73/2017 disciplina separatamente due fattispecie astratte:

  • L’obbligo vaccinale nella prima infanzia, fino al 5° anno di età (c.d. età prescolare);
  • L’obbligo vaccinale a partire dal 6° anno di età (c.d. età dell’obbligo di istruzione).

Nel primo caso, ai sensi dell’art. 3, comma e, d.l. 73/2017, l’assolvimento dell’obbligo costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia.

Nel secondo caso il mancato assolvimento non determina la preclusione del diritto alla frequenza scolastica né costituisce requisito per l’accesso ai relativi esami.

8 – Differenze tra la prima infanzia e l’età dell’obbligo di istruzione.

La differenziazione della disciplina è data dal fatto che per la seconda fascia di età occorre preservare, altresì, il diritto all’istruzione quale ulteriore diritto fondamentale incomprimibile.

Poiché la Repubblica, ai sensi dell’art. 34 Costituzione deve garantire a chiunque l’accesso gratuito ai mezzi di istruzione, non è legittimo escludere taluni a scapito di altri.

Parimenti illegittimo è differenziare le modalità di accesso a tale diritto, ad esempio consentendo solo ai soggetti vaccinati di accedere alle lezioni in presenza.

9 – Conseguenze dell’inottemperanza dell’obbligo di cui al d.l. 73/2017.

L’inottemperanza all’obbligo determina le seguenti sanzioni:

  • Per i soli minori fino al 5° anno di età, la non fruibilità dei servizi educativi per l’infanzia;
  • Per tutti, a partire dal 1° anno di vita fino al 16° anno di età, una sanzione amministrativa.

Il comma 5 dell’art. 3Bis d.l. 73/2017 dispone, infatti: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.

10 – Fattispecie concreta esaminata da Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza 2885/2022.

La Cassazione, Sezione penale, si è trovata a decidere in ordine all’applicazione delle suesposte norme.

Il procedimento logico-giuridico che ha portato la Suprema Corte a condannare gli imputati, come si vedrà, si è basato, per l’appunto, sulla dicotomia normativa sopra delineata.

La fattispecie concreta riguardava due genitori che, ricevuto un decreto dirigenziale di diniego di accesso all’istituto educativo per l’infanzia perché la propria figlia non è risultata vaccinata, hanno continuato a condurla a scuola consentendone la frequentazione e disattendendo tale provvedimento.

Gli elementi di fatto, pertanto, erano i seguenti:

  • Minore entro il 5° anno di età privo di vaccinazioni obbligatorie;
  • Iscrizione del minore presso un istituto educativo per l’infanzia;
  • provvedimento dirigenziale di allontanamento del minore in quanto non vaccinato, con conseguente preclusione della frequenza;
  • inottemperanza del provvedimento dirigenziale da parte dei genitori che hanno continuato a portar la minore presso l’istituto consentendole di frequentare per un breve periodo.

11 – Cosa ha deciso Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza 2885/2022?

La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 650 c.p. in forza di quanto stabilito dai commi 1 e 3 di cui all’art. 3, d.l. 73/2017.

Nello specifico, secondo la Cassazione, il fatto che la vaccinazione costituisca requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e che, a tal fine, il dirigente sia legittimato ad acquisire il certificato comprovante la sussistenza di questo requisito, postula l’esercizio di un potere di esclusione dell’ammissione del minore all’accesso alla struttura scolastica.

Tale potere può essere legittimamente esercitato con provvedimento amministrativo e autoritativo, la cui violazione determina la configurabilità del reato considerato.

La Suprema Corte ha, a tal proposito, ritenuto la legittimità del “diniego di accesso logicamente consequenziale alle evidenziate previsioni di legge e alle finalità con esse perseguite, nonché le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica che ne hanno giustificato l’emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche”.

12 – Irrilevanza penale del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.

La Cassazione ha, perciò, escluso la rilevanza penale del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale in se.

In sentenza si osserva, in fatti, che “la condotta inottemperante a un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente)… non è costituita dall’inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia minore, sotto il profilo della mancata sottoposizione della stessa alla somministrazione dei vaccini previsti come obbligatori dalla legge, ma bensì – testualmente – dall’inosservanza del “provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica” emanato a seguito della mancata presentazione della documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie”.

Il mancato assolvimento dell’obbligo determina, per contro, solo la legittima applicabilità di una sanzione amministrativa.

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