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Obbligo vaccinale, trattamenti sanitari obbligatori in genere e rispetto della persona umana: breve rassegna di giurisprudenza della corte costituzionale.

Entro quali limiti è lecita l’imposizione coattiva di un farmaco?
Cosa ha stabilito in merito la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale?
L’interesse collettivo può prevalere sui diritti individuali all’integrità fisica e alla salute?

Intuitivamente si riconduce l’obbligo vaccinale al diritto alla salute di cui all’art. 32 Costituzione.

Come si è visto in questo articolo, infatti, il diritto alla salute ha una duplice valenza: individuale e collettiva.

Si tratta di un diritto fondamentale sia per l’individuo che per la collettività.

Esso potrebbe trovarsi in conflitto interno tra le due dimensioni che rappresenta.

In questi casi occorre, necessariamente, trovare il limite del diritto eseguendo un giudizio di bilanciamento affinché si risolva il conflitto tra interessi di pari dignità costituzionale ma, allo stesso tempo, nessuno prevarichi completamente sull’altro annullandolo.

Questi criteri di bilanciamento e non prevaricazione sono stati affermati dalla Corte Costituzionale fin dagli albori della sua attività decisionale.

Si pensi alla sentenza n° 1/1956 nella quale Essa parla di “reciproca limitazione” finalizzata ad un’armonica ed ordinata coesistenza civile.

È proprio in questa imprescindibile ottica di bilanciamento tra interessi confliggenti che sarà sviluppata l’analisi, seppur breve, della posizione della Corte Costituzionale affermata, nel corso dei decenni, in riferimento alla legittimità dei trattamenti sanitari obbligatori in genere e degli obblighi vaccinali.

Indice

  1. Entro quali limiti è comprimibile il diritto individuale alla salute e all’integrità fisica?
  2. Il nucleo irriducibile del diritto individuale alla salute può essere ricondotto nell’ambito di cui all’art. 2 Costituzione?
  3. Qual è il rapporto tra l’art. 2 e l’art. 32 della Costituzione secondo la Corte Costituzionale?
  4. La Corte Costituzionale ritiene legittimo l’obbligo di un trattamento sanitario?
  5. Entro quali limiti, secondo la Corte Costituzionale, è ammissibile l’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario?
  6. Presupposti di legittimità del trattamento sanitario obbligatorio.
  7. Quando sussiste contrasto tra la salute collettiva e la salute individuale?
  8. Quando si ritiene violata la dignità umana?

1. Entro quali limiti è comprimibile il diritto individuale alla salute e all’integrità fisica?

C’è un limite entro il quale il diritto individuale alla salute e all’integrità fisica non può più essere compresso.

Lo ha dichiarato, in più di un’occasione, la Corte Costituzionale che ha parlato di “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (vedasi Sentenza Corte Costituzionale 267/1998).

Le pronunce nelle quali la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare quanto sopra non riguardavano espressamente l’obbligo coattivo di farmaci ma il principio enunciato può ritenersi di ordine generale e, perciò, applicabile a qualsiasi fattispecie che comporti la compressione del diritto alla salute nella sua dimensione individuale.

È chiaro, infatti, che se nella soddisfazione dell’interesse collettivo ci si spingesse fino alla negazione quasi totale o totale al singolo del diritto alla salute, verrebbero meno i presupposti esistenziali primari.

Di talché questo “nucleo irriducibile” deve, certamente, essere ravvisato nella conservazione della integrità fisica e nella intangibilità del diritto alla vita.

Da ciò ne discende che non è possibile né ammissibile, in uno stato di diritto ed ai fini della “ordinata e armonica coesistenza civile” imporre nessun trattamento sanitario che, anche in minima percentuale, metta a rischio l’integrità fisica o la vita dell’individuo esponendolo all’eventualità di gravi effetti collaterali o, addirittura, di morte.

Questa è una prima interpretazione del limite di cui all’art. 32 Cost. del “rispetto della persona umana”.

2. Il nucleo irriducibile del diritto individuale alla salute può essere ricondotto nell’ambito di cui all’art. 2 Costituzione?

Il nucleo irriducibile del diritto individuale alla salute come sopra delineato può, certamente, ricondursi nell’ambito dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Costituzione.

Con la sentenza n° 11/1956 la Corte Costituzionale ha specificato che la norma concerne il “riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana”.

Essa ha, poi, ulteriormente precisato con sentenza 1146/1988 che i diritti di cui all’art. 2 Costituzione non possono “essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da leggi costituzionali” in quanto appartenenti “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.

Vedasi in proposito anche la sentenza della Corte Costituzionale n° 252/2001 secondo cui anche qualora sia necessario effettuare un giudizio di bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale, rimane ferma “la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto” tutelato dalla Costituzione “come ambito inviolabile della dignità umana”.

3. Qual è il rapporto tra l’art. 2 e l’art. 32 della Costituzione secondo la Corte Costituzionale?

A conferma di quanto osservato, sempre la Corte Costituzionale con sentenza 319/1989 ha dichiarato l’inviolabilità dell’integrità personale da cui ne discende un generale obbligo di risarcimento del danno anche a carico dello Stato.

Parimenti inviolabile è, senza dubbio, il diritto alla vita.

Vedasi al riguardo, esemplificativamente, la sentenza n° 54/1979.

4. La Corte Costituzionale ritiene legittimo l’obbligo di un trattamento sanitario?

Come si è detto, tuttavia, il diritto alla salute presenta una duplice dimensione: individuale e collettiva.

Entrambe devono essere tutelate.

Proprio in ragione di questa duplice natura, la Corte Costituzionale (vedasi esemplificativamente sentenza 218/1994) ritiene che sussista in capo al singolo individuo il dovere “di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”.

A questa simmetria di posizioni individuali si aggiunge, poi, l’interesse della collettività allo specifico trattamento sanitario purché “posto in essere anche nell’interesse della persona stessa” (vedasi anche Corte Costituzionale sentenza 399/1996).

Pertanto, le fondamenta dell’astratta ammissibilità di un obbligo di trattamento sanitario secondo la citata giurisprudenza sono le seguenti:

  • Coesistenza tra più interessi individuali simmetrici ed egualmente rilevanti;
  • Sussistenza di un interesse collettivo che richieda il ricorso ad uno specifico trattamento sanitario;
  • Sussistenza di un interesse individuale a ricevere quello specifico trattamento sanitario.

5. Entro quali limiti, secondo la Corte Costituzionale, è ammissibile l’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario?

La Suprema Corte non si è limitata a indicare gli elementi da cui può scaturire un obbligo di trattamento sanitario.

Nelle ipotesi in cui, infatti, si tratti di imporre un obbligo che intacchi diritti e interessi individuali costituzionalmente protetti, essa ha ritenuto di delineare i confini entro i quali può esplicarsi questa potestà impositiva, in ossequio a quel nucleo incomprimibile dei diritti inviolabili la cui compressione comporterebbe la sovversione dell’ordine costituzionale.

Solo qualora il contrasto con l’interesse collettivo coinvolga, esclusivamente, liberi comportamenti privi di diretta copertura costituzionale, non c’è dubbio che debba riconoscersi prevalenza al primo.

La Corte Costituzionale ha ritenuto sicuramente compatibile con l’art. 32 Costituzione l’obbligo di trattamento sanitario che, oltre a preservare lo stato di salute altrui, migliori e preservi anche lo stato di salute del soggetto obbligato.

Ciò in quanto se il trattamento esplica un effetto positivo sull’individuo non può ritenersi, certamente, pericoloso per la sua integrità fisica o per la sua vita.

6. Presupposti di legittimità del trattamento sanitario obbligatorio.

I presupposti di legittimità di un trattamento sanitario sono, in sintesi, i seguenti:

  • Coincidenza e assenza di contrasto tra la tutela della salute collettiva con la tutela della salute individuale;
  • Assenza di rischi del trattamento sanitario, ad esclusione di conseguenze ritenute tollerabili per la loro temporaneità e tenuità;
  • Previsione di una equa indennità in favore del danneggiato nell’ipotesi di danno ulteriore, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria;
  • Salvaguardia della dignità umana.

Essi sono stati, da ultimo, riconfermati anche nella sentenza 05/2018.

7. Quando sussiste contrasto tra la salute collettiva e la salute individuale?

Pertanto, è indubbiamente considerato illegittimo l’obbligo che abbia come unico fine quello di tutelare la salute collettiva in assenza di beneficio o, addirittura, in danno alla salute del soggetto obbligato (vedasi, esemplificativamente, sentenza n° 132/1992).

Con la nota sentenza 307/1990 il concetto è stato specificato mediante l’enunciazione del principio secondo cui un trattamento sanitario “può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”.

Di tal ché, ove sussista un rischio, anche presunto o potenziale, che il trattamento sanitario possa arrecare danno piuttosto che vantaggio al soggetto obbligato, esso non può essere legittimamente imposto (vedasi in proposito sentenza 218/1994 cit.).

8. Quando si ritiene violata la dignità umana?

Per quanto riguarda, infine, la salvaguardia della dignità umana, la Corte Costituzionale con la già citata sentenza 218/1994 ha precisato, sotto questo frangente, che nel disciplinare l’obbligo di trattamento sanitario è necessario tutelare, in primo luogo, la riservatezza dei dati sulla salute del singolo.

Parimenti è necessario preservare il diritto al mantenimento della vita lavorativa e di relazione del singolo, compatibilmente col proprio stato di salute.

Imprescindibile, pertanto è l’esclusione di qualsiasi finalità discriminatoria di tale trattamento.

Da ciò discende la sussistenza dei seguenti ulteriori presupposti di legittimità in aggiunta ai precedenti citati al p.to 6:

  • Tutela della riservatezza dei dati sulla salute del soggetto obbligato;
  • Tutela del diritto al lavoro e al mantenimento delle relazioni sociali del soggetto obbligato;
  • Non discriminatorietà del trattamento sanitario e del relativo obbligo.

In assenza di tutti gli elementi necessari, secondo la Corte Costituzionale, a garantire la salvaguardia del nucleo incomprimibile dei diritti individuali inviolabili (soprattutto integrità fisica e vita), nonché della dignità umana l’obbligo del trattamento sanitario non può ritenersi legittimamente imposto e, pertanto, inammissibile.

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