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L’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) quale accentratore dei sostegni alla famiglia: INPS e previdenza sociale.

Cos’è l’Assegno unico e universale per i figli a carico?
Quali sono le fattispecie ricomprese?
Come viene disciplinato il beneficio?
A chi spetta? Quali abrogazioni ha comportato l’introduzione dell’assegno unico?
Le detrazioni per i figli a carico esistono ancora?

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).

L’istituto costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.

Esso è definito “assegno unico” giacché ingloba e sostituisce I vari sussidi previsti a sostegno della famiglia tra i quali l’ANF, le detrazioni fiscali per i carichi familiari e I bonus natalità.

Come effetto primario si avrà, pertanto, una visibile riduzione delle buste paga, private sia degli originari ANF che delle detrazioni fiscali.

Come effetto secondario si avrà la rimodulazione delle misure complessivamente previste a sostegno della natalità a scapito dei percettori di reddito medio rispetto ai percettori di reddito alto.

Istituito con d.lgs. 230/2021, la relativa disciplina è stata recepita e interpretata dall’INPS tramite le due circolari 23/2022 e 34/2022.

L’assegno unico è entrato definitivamente in vigore a partire dal 01 marzo 2022, dopo un periodo di transizione durante il quale è stato istituito l’assegno temporaneo.

Per valutare la condizione economica del nucleo si considera l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013.

Come si vedrà meglio in proseguo, il beneficio spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 dal richiedente.

Per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza (RDC) di cui al D.L. 4/2019, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico insieme al RDC e con le modalità di erogazione di quest’ultimo.

L’assegno unico è erogato dall’INPS ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorre dal 7° mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni.

Si vedrà ora nel dettaglio la disciplina dell’assegno unico in relazione alle singole fattispecie, tralasciando le tabelle della misura economica del beneficio per cui si rimanda al simulatore messo a disposizione dall’INPS al link disponibile qui.

Indice.

  1. Figli maggiorenni a carico.
  2. Presupposto del requisito di un corso di formazione o di laurea.
  3. Requisiti del richiedente.
  4. Chi può proporre la domanda di assegno unico?
  5. Assegno unico richiesto dall’ascendente in linea retta.
  6. Unicità della domanda.
  7. Assegno unico richiesto direttamente dal figlio maggiorenne.
  8. Assegno unico richiesto dal figlio maggiorenne orfano.
  9. Disciplina della domanda presentata dal figlio maggiorenne.
  10. Assegno unico in assenza di ISEE.
  11. Valutazione dell’ISEE ove presente.
  12. Decorrenza delle domande.
  13. Modalità istruttorie.
  14. Contestazione di omissione o difformità dei dati dichiarti nell’ISEE.
  15. Modalità di accredito.
  16. Precisazioni sull’IBAN.
  17. Cosa accade ai benefici inglobati dall’assegno unico?
  18. Cosa succede alle detrazioni fiscali?

1 – Figli maggiorenni a carico.

L’assegno unico per il figlio maggiorenne a carico viene erogato in presenza dei seguenti presupposti relativi al beneficiario, quali:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) sussistenza di un contratto di tirocinio o di lavoro e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) registrazione del beneficiario come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento di servizio civile universale.

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato.

2 – Presupposto del requisito di un corso di formazione o di laurea.

Nel caso di frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea deve trattarsi di:

  • scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
  • percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (vedasi il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (sempre ai sensi del citato DPCM 25 gennaio 2008);
  • corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

3 – Requisiti del richiedente.

Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • familiare di cittadino UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (ai sensi dell’art. 10 e artt. 11, 12 e 13 TUIR), con sussistenza del presupposto anche nei casi di esclusione o esenzione;
  • residente e domiciliato in Italia;
  • titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale

4 – Chi può proporre la domanda di assegno unico?

La domanda di assegno unico può essere proposta da uno dei seguenti soggetti:

  • genitore esercente la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo rispettivamente del minore in affido familiare e del tutelato (disposto dal giudice tutelare nei casi di cui all’art. 345 ss. cc. ovvero in capo al genitore ai sensi dell’art. 404 ss. cc.);

5 – Assegno unico richiesto dall’ascendente in linea retta.

Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare

Quest’ultima ipotesi è equiparata all’affidamento ai sensi della legge 184/1983.

6 – Unicità della domanda.

la domanda per i figli a carico è presentata dal genitore (o soggetto esercente la responsabilità genitoriale) una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.

Sussiste, tuttavia, la possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno.

Rimane ferma, naturalmente, la necessità di aggiornare la DSU già presentata per gli eventi sopravvenuti entro 120 gg dalla nascita e con riconoscimento dal 7° mese.

7 – Assegno unico richiesto direttamente dal figlio maggiorenne.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori.

Essi possono chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla “scheda figlio” eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

8 – Assegno unico richiesto dal figlio maggiorenne orfano.

I figli maggiorenni possono chiedere direttamente il pagamento della quota di assegno agli stessi riferiti anche se sono orfani di entrambi i genitori

I figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno unico e universale in presenza dei seguenti requisiti:

  • se minori di 21 anni, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021;
  • senza limiti di età se soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell’assegno.

9 – Disciplina della domanda presentata dal figlio maggiorenne.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente.

Salvo il caso degli orfani di entrambi i genitori, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Per i figli maggiorenni non conviventi il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 .

Si applica, altresì, quanto disposto dall’art. 2, c. 5, lettera b), del D.L. n. 4/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

10 – Assegno unico in assenza di ISEE.

Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di ISEE.

In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autocertificati nel modello di domanda.

Saranno concessi gli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

11 – Valutazione dell’ISEE ove presente.

In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione.

Tale indicatore differisce dall’ISEE ordinario in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda.

L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

12 – Decorrenza delle domande.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo.

In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate dal 1° luglio, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.

13 – Modalità istruttorie.

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità rispetto ai controlli incrociati con anagrafe tributaria e comunale.

Entro la fine dell’anno, il richiedente cui sia contestata la difformità o l’omissione è tenuto a regolarizzare.

In difetto, l’INPS potrà procedere al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

14 – Contestazione di omissioni o difformità dei dati dichiarati nell’ISEE.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

  • presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme.
  • presentare una nuova DSU, priva di difformità;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF ed esso abbia commesso un errore materiale.

Nella prima ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

15 – Modalità di accredito.

l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso un accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei paesi dell’area SEPA.

Il pagamento viene fatto su:

  • conto corrente bancario;
  • conto corrente postale;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano
  • accredito sulla carta RdC (di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019), per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

16 – Precisazioni sull’IBAN.

L’IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima.

Fa eccezione l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.

In tal caso il codice IBAN può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia.

In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione (Mod MV70).

17 – Cosa accade ai benefici inglobati e sostituiti dall’assegno unico?

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono, a decorrere dal 01 gennaio 2022, l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore ai sensi del comma 353, art. 1, l. 232/2016.

Le domande di premio alla nascita in riferimento alla causale “nascita avvenuta” potranno essere acquisite solo per i nati fino al 28 febbraio 2022.

Le domande con causale “compimento del 7° mese di gravidanza” possono essere presentate qualora il settimo mese si sia concluso entro il 31 dicembre 2021, anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre.

Parimenti, potranno essere acquisite le domande relative ad adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

Potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021 (art. 1, c. 362, l. 178/2020).

Come conseguenza dell’asegno unico è prevista l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016).

Sono prorogate, fino a gennaio e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (D.L. 8 giugno 2021, n. 79), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Sono corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Il predetto assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo 2022.

A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 69/1988 (ANF) e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con DPR 797/1955.

18 – Cosa succede alle detrazioni fiscali?

per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022.

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni giacchè essi non sono coperti dal beneficio de quo.

I sostituiti d’imposta, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.

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