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Autorizzazione ANF e ipotesi ulteriori relative all’affidamento, alla convivenza e al mantenimento: INPS e previdenza sociale.

Oltre alle fattispecie relative alla filiazione, quali sono le ulteriori fattispecie che interessano l’autorizzazione ANF? Cosa significa “nucleo numeroso”? Com’è disciplinata l’autorizzazione ANF in caso di accasamento etero familiare? In quali casi l’autorizzazione ANF può essere rilasciata all’ascendente in linea retta? Cosa cambia a seguito dell’avvento dell’assegno unico?

Si è vista qui la disciplina generale relativa all’autorizzazione ANF nonché il rapporto tra quest’ultima e la liquidazione del beneficio.

Sono state, altresì, esaminate le fattispecie relative alla filiazione naturale e in costanza di matrimonio.

Poiché la trattazione, nonostante le apparenze, è piuttosto complessa e articolata, si vedranno ora nel dettaglio le ulteriori fattispecie relative al nucleo numeroso, all’affidamento, al mantenimento e alla disabilità.

Tranne l’ipotesi del nucleo numeroso, gli altri casi non concernono il rapporto di filiazione

Prima di procedere è utile ricordare le ipotesi nelle quali deve essere richiesta preventiva autorizzazione ai fini della liquidazione degli ANF:

  1. figli (ed equiparati) di coniugi legalmente separati o divorziati
  2. figli naturali (proprio del coniuge) riconosciuti anche dall’altro genitore
  3. figli del coniuge nati da precedente matrimonio
  4. figli (ed equiparati), studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di nuclei numerosi, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni
  5. minori affidati in accasamento etero familiare da strutture pubbliche
  6. nipoti in linea retta a carico dell’ascendente
  7. fratelli, sorelle e nipoti, minorenni oppure maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti.

Saranno ora considerate le fattispecie relative ai punti da 4 a seguire.

Indice

  1. Nucleo numeroso.
  2. Rilevanza del nucleo numeroso e requisiti dei figli maggiorenni entro i 21 anni di età.
  3. Minori affidati in «accasamento etero familiare» da strutture pubbliche.
  4. Nipoti minorenni in linea retta a carico dell’ascendente.
  5. Rapporto fra minore beneficiario e nipote.
  6. Condizioni relative ai genitori del minore.
  7. Ulteriori precisazioni sulla fattispecie dell’autorizzazione a favore dell’ascendente in linea retta.
  8. Nipoti in linea collaterale.
  9. Fratelli e sorelle.
  10. Minorenni con persistenti difficoltà e maggiorenni inabili.
  11. Cosa cambia con l’avvento dell’assegno unico.

1 – Nucleo numeroso.

L’autorizzazione ANF viene rilascia qualora sussista un nucleo familiare numeroso e si intenda richiedere l’erogazione del beneficio a favore dei figli maggiorenni purché di età inferiore ai 21 anni nei casi previsti.

Per “nucleo numeroso” si intende il nucleo familiare costituito da almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

Si prescinde dal fatto che questi ultimi siano fiscalmente a carico o conviventi.

Si prescinde, altresì, dal loro stato civile e dalla loro qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

2 – Rilevanza del nucleo numeroso e requisiti dei figli maggiorenni entro i 21 anni di età.

Il presupposto del nucleo numeroso rileva ai fini della determinazione degli importi ANF che sono maggiorati una tantum.

Si considerano facenti parte del nucleo i soli figli minorenni oppure di età compresa tra 18 e 21 anni purché apprendisti o studenti.

Ciò implica che anche per questi ultimi si applica la tabella con figli minori.

Per “studente” si intende colui che frequenta una scuola pubblica o privata secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o un corso di laurea.

Il requisito deve essere oggetto di autocertificazione sottoscritta dal figlio maggiorenne beneficiari.

Si richiama in proposito la circolare INPS 13/2007.

L’autorizzazione ANF viene, comunque, rilasciata per un periodo non superiore ad 1 anno.

3 – Minori affidati in «accasamento etero familiare» da strutture pubbliche.

La fattispecie è illustrata nella circolare INPS 77/1999.

Il collocamento o accasamento etero familiare è, in linea generale, equiparabile all’istituto dell’affidamento ex lege 184/1983.

Tuttavia, mentre in caso di affidamento non è previsto il rilascio della autorizzazione ANF, in caso di accasamento sì.

È necessario che l’accasamento sia disposto con sentenza del Tribunale dei minori e sia confermato dalla struttura affidataria, la quale deve svolgere esclusivamente compiti di assistenza e di supervisione, delegando all’accasante lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell’affidatario.

La validità dell’autorizzazione è sempre annuale.

4 – Nipoti minorenni in linea retta a carico dell’ascendente.

A seguito della sentenza 180/1999 della Corte Costituzionale, richiamata dalla circolare INPS 195/1999, sono equiparati ai figli i nipoti minorenni in linea retta a carico dell’ascendente (cioè il nonno o la nonna) anche se non sono formalmente affidati a quest’ultimo.

L’autorizzazione ha validità annuale.

5 – Rapporto fra minore beneficiario e nipote.

Le condizioni necessarie per quanto riguarda il rapporto fra nipote e ascendente sono le seguenti:

– In caso di convivenza, vale la presunzione di mantenimento abituale e continuativo e si valuta la sola non autosufficienza economica del minore

– Se non c’è convivenza, occorre valutare sia la sussistenza della non auto sufficienza economica, sia il mantenimento abituale e continuativo.

Il minore si considera non autosufficiente qualora sia titolare di redditi inferiori o uguali al trattamento minimo della pensione INPS maggiorato del 30%.

6 – Condizioni relative ai genitori del minore.

Le condizioni necessarie per quanto riguarda i genitori del minore sono le seguenti:

  • Non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono percepire alcun reddito;
  • Nel caso in cui i genitori dei minori risultino in godimento di benefici assistenziali (quali ad esempio assegni familiari dei Comuni, maternità dei Comuni, carta acquisti, bonus infanzia ecc.), si presuppone l’appartenenza del minore al nucleo familiare dei genitori in base all’ISEE e viene meno, quindi, sia il mantenimento abituale e continuativo da parte dell’ascendente, sia la relativa vivenza a carico, con conseguente disconoscimento dell’ANF.
  • Nel caso in cui i genitori abbiano svolto attività lavorativa anche solo per pochi mesi e con un reddito minimo, all’ascendente è precluso il diritto di ottenere l’ANF per l’intero anno.

In riferimento al primo punto, il requisito si intende raggiunto con la mancata percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo.

Fa eccezione l’indennità di accompagnamento e non si considera la rendita catastale dell’abitazione principale, come precisato con circolare INPS 132/2007.

7 – Ulteriori precisazioni sulla fattispecie dell’autorizzazione a favore dell’ascendente in linea retta.

Occorre anche verificare se i genitori per ottenere prestazioni assistenziali abbiano o meno inserito i minori nel proprio ISEE.

In tal caso il minore non può essere considerato come facente parte del nucleo di altro soggetto ovvero l’ascendente.

  1. Poiché, infine, l’ANF erogato all’ ascendente è un diritto surrogato rispetto ai soggetti prioritariamente legittimati (che sono i genitori), è sempre necessaria anche l’esplicita rinuncia di entrambi i genitori.

L’equiparazione ai figli dei nipoti in linea retta viene meno con il compimento del 18° anno di età del nipote.

Di conseguenza, con la maggiore età, non trova applicazione nessuna delle altre norme relative ai figli (maggiorenni inabili e caso del «nucleo numeroso»).

8 – Nipoti in linea collaterale.

Possono far parte del nucleo familiare, previa autorizzazione da parte INPS, i nipoti in linea collaterale (cioè figli di fratelli o sorelle del richiedente l’ANF) a condizione che:

– siano minorenni oppure maggiorenni se inabili a proficuo lavoro

– non siano coniugati

– siano orfani di entrambi i genitori

– non abbiano il diritto alla pensione ai superstiti.

  1. I nipoti in linea collaterale in affidamento sono equiparati ai figli.

9 – Fratelli e sorelle.

Esaminate le casistiche relative ai figli (ed equiparati), nonché ai nipoti (collaterali o in linea retta), gli altri familiari del richiedente l’ANF che possono far parte del nucleo familiare (sempre previa autorizzazione da parte INPS) sono i fratelli e le sorelle, a condizione che (esattamente come per i nipoti collaterali):

– siano minorenni oppure maggiorenni se inabili

– non siano coniugati

– siano orfani di entrambi i genitori

  1. – non abbiano il diritto alla pensione ai superstiti.

10 – Minorenni con persistenti difficoltà e maggiorenni inabili.

Nel caso di soggetti minorenni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età il riconoscimento dell’inabilità comporta solo la maggiorazione dei livelli reddituali perché il minore fa già parte del nucleo familiare

  1. Nel caso di maggiorenni inabili a proficuo lavoro il riconoscimento dell’inabilità comporta l’inserimento nel nucleo con conseguente maggiorazione dei livelli reddituali.

11 – Cosa cambia con l’avvento dell’assegno unico?

Ai fini dell’assegno unico, anche dopo la data del 01 marzo 2022 dovrà essere ancora chiesta l’autorizzazione ANF per le ipotesi seguenti:

  • – FRATELLO/SORELLA
  • – NIPOTE COLLATERALE
  • – CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE

Come precisato dalla Circolare INPS 34/2022, le Autorizzazioni ANF per i nuclei con figli di età inferiore ai 21 anni o senza limiti di età se inabili a proficuo lavoro non potranno essere riconosciute oltre il 28 febbraio 2022.

Le domande relative a tali causali e aventi una data di decorrenza del periodo richiesto pari o susseguente al 01/03/2022 non potranno trovare accoglimento.

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