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Scuola pubblica: il potere disciplinare del dirigente scolastico verso i docenti.

Può il dirigente scolastico irrogare sanzioni di sospensione della retribuzione e multe al personale docente?

Valutazioni alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

Indice

  1. Quadro normativo generale
  2. Quadro normativo specifico
  3. Sanzioni applicabili al personale docente e direttivo
  4. Esercizio del potere disciplinare secondo il quadro normativo esistente
  5. Limiti alla competenza disciplinare del dirigente secondo la recente giurisprudenza di Cassazione
  6. Riflessioni in riferimento alla fattispecie di cui al d.l 111/2021

1.Quadro normativo generale

In primo luogo occorre avere una panoramica dell’origine del potere disciplinare del datore di lavoro. Il potere disciplinare sui dipendenti (pubblici o privati) si riconduce, intanto, al più ampio quadro generale stabilito dall’art. 1218 codice civile (di seguito indicato con c.c.) che introduce la responsabilità del debitore per l’esatta esecuzione della prestazione.
Nel caso del rapporto di lavoro, il lavoratore è debitore verso il datore di lavoro in quanto obbligato, naturalmente, a svolgere le sue mansioni secondo i termini fissati nel contratto di lavoro.

Sempre ne codice civile, esattamente al titolo II libro V troviamo tutta la normativa generale inerente il rapporto di lavoro.
Più nello specifico, il potere disciplinare del datore di lavoro è introdotto dall’art. 2016 c.c. in riferimento all’inosservanza degli obblighi contrattuali e di legge previsti a carico del lavoratore.

2.Quadro normativo specifico

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti in generale, il decreto legislativo 165/2001 (Testo unico pubblico impiego di seguito indicato come TUPI) all’art. 2, comma 2 richiama tutte le norme su indicate del codice civile che sono, quindi, applicabili.
In riferimento al personale scolastico sussiste, però, un’ulteriore disciplina specifica contenuta nel decreto legislativo 297/1994 (Testo Unico in materia di istruzione) che, agli artt. 492 e seguenti, regola il procedimento disciplinare a carico del personale docente, direttivo e ispettivo di cui ai relativi artt. 395, 396 e 397 (escluso il personale tecnico, ausiliario e amministrativo).

A questa si è aggiunta l’ulteriore normativa introdotta dal decreto legislativo 75/2017 che ha modificato gli artt. 55 e seguenti del TUPI, nonché una nuova fattispecie concreta disciplinarmente rilevante in caso di mancato possesso e omessa esibizione di certificazione verde COVID-19 (comunemente noto come Green Pass) introdotta con l’art. 9-ter decreto legge 111/2021.

3.Sanzioni applicabili al personale docente e direttivo

Fatte queste doverose premesse, da una lettura delle norme indicate si evince chiaramente che il potere disciplinare e le relative vicende sono normate in modo parzialmente differente tra personale docente e direttivo e personale ausiliario, tecnico e amministrativo.
Per quanto riguarda il personale docente e direttivo, le sanzioni applicabili sono indicate nello specifico dall’art. 492 Testo Unico in materia di istruzione tra cui si legge, al comma 2, p.to b) e seguenti, “la sospensione dall’insegnamento e dall’ufficio fino a un mese” e oltre.

Ad esse si aggiungono le sanzioni di cui al citato art. 9-ter, comma 5, d.l. 111/2021 (sospensione della retribuzione a partire dal 5° giorno di violazione indicata nel comma 1) e all’art. 4, comma 1 d.l. 19/2020 (sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1000).

4.Esercizio del potere disciplinare secondo il quadro normativo esistente

Da una interpretazione testuale e, se vogliamo, superficiale di tutte le norme sopra indicate, si potrà desumere, in sintesi, quanto di seguito riportato:

  1. Il dirigente scolastico può sempre comminare (sia a personale docente che ATA) la più tenue sanzione del richiamo verbale, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1 TUPI come modificato dal d.lgs. 75/2017, art. 13, comma 1, lett. a).
  2. Il dirigente scolastico può sempre comminare (sia a personale docente che ATA) la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-quater TUPI come modificato dal d.lgs. 75/2017, art. 13, comma 1, lett. J).
  3. Tutte le altre sanzioni possono essere comminate solo ed esclusivamente dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari precostituito all’interno di ciascuna amministrazione scolastica di appartenenza del dipendente individuata ai sensi dell’art. 398 del Testo Unico in materia di istruzione.

5.Limiti alla competenza disciplinare del dirigente scolastico secondo la recente giurisprudenza di Cassazione

Se, tuttavia, si approfondisce la riflessione normativa ed in riferimento al solo personale docente e direttivo, sarà agevole contestare la competenza disciplinare generalizzata del dirigente scolastico per quanto riguarda la conclusione di cui al secondo punto c) del precedente paragrafo.

Nello specifico, la Cassazione Civile, Sezione 6°, con la recentissima ordinanza 23524/2021 ha stabilito che, nella valutazione dell’applicabilità dell’art. 55-bis TUPI e cioè nella valutazione del fatto che ci si trovi o meno di fronte a una fattispecie di sospensione non superiore a 10 giorni, bisogna considerare la norma che da origine al potere disciplinare in astratto e non in concreto.
La Suprema Core, operando una interpretazione sistematica, ha ritenuto che il potere di sospensione disciplinare sia riconducibile all’art. 492 Testo Unico in materia di istruzione che ha introdotto l’ipotesi della sospensione della durata massima di un mese.
Richiamando, inoltre la precedente sentenza 28111/2019, ha ritenuto che per valutare la competenza disciplinare occorra considerare la misura massima della sanzione stabilita dalla norma.
Siccome la sanzione della sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione, introdotta dall’art. 492 Testo Unico in materia di istruzione, ha una durata massima superiore a 10 giorni, essa non può essere applicata dal dirigente scolastico nei confronti di personale docente e direttivo.

6.Riflessioni in riferimento alla fattispecie di cui al d.l 111/2021

Com’è noto, il d.l. 111/2021 ha previsto l’applicabilità della sospensione dalla retribuzione in caso di mancata esibizione della Certificazione Verde Covid-19 ( noto come Green Pass), equiparando la condotta ad assenza ingiustificata.
L’assenza sembra verificarsi ogni volta in cui l’insegnante accede all’ufficio scolastico senza esibire la certificazione.
Quindi, se il docente entra in classe per più giorni senza esibire la certificazione, ciascun giorno dovrebbe essere valutato alla stregua di assenza ingiustificata.

In questo caso non si tratterebbe di una mera multa, configurandosi, piuttosto, una sospensione vera e propria della retribuzione a tempo indeterminato, per tanti giorni quanti sono quelli nei quali si verifica la violazione di cui al d.l. 111/2021 e quindi sanzionabile ai sensi dell’art. 493 testo unico in materia di istruzione.

L’ipotesi, ai sensi del già citato art. 13, decreto legislativo 75/2017 e della recente giurisprudenza, potrebbe ritenersi non più riconducibile alla competenza disciplinare del dirigente scolastico che avrebbe, al massimo, un obbligo di segnalazione all’Ufficio Procedimenti disciplinari.

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