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Trattamento sanitario obbligatorio, riserva di legge e rispetto della dignità umana: i limiti alla discrezionalità del legislatore in tale ambito.

È ammissibile un potere legislativo illimitato in ordine all’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori?
L’art. 32 comma 2 Costituzione cosa dispone?
Che natura ha la riserva di legge ivi prevista?
In cosa consiste il limite del rispetto della dignità umana?

È certamente vero che la formula “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” lascia un’apertura all’eventualità che possa essere introdotto un obbligo di trattamento sanitario.

È, tuttavia, altrettanto vero che tale obbligo incontra il limite della dignità umana e che esso debba essere interpretato in correlazione sistematica con le altre norme costituzionali.

Ciò comporta che l’obbligatorietà non può, comunque, determinare l’annientamento totale dell’individualità umana.

Devono essere preservati i diritti fondamentali inviolabili almeno nel loro nucleo irriducibile.

In riferimento a trattamenti sanitari obbligatori i diritti inviolabili interessati non possono che riguardare, oltre al diritto alla salute e all’integrità personale, altresì il diritto all’autodeterminazione inteso come espressione della libertà personale.

Da quanto sopra ne discendono limiti alla discrezionalità del legislatore in riferimento alle modalità di imposizione di obblighi sanitari che non possono assumere connotazioni tali da annientare totalmente l’esistenza del singolo come individuo.

Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della collettività, infatti, non possono essere soddisfatte a discapito di anche un solo cittadino poiché in tal caso si avrebbe la negazione dello stato di diritto.

Indice

  1. Quali sono le norme da cui può trovare origine l’imposizione di un trattamento sanitario?
  2. Natura della riserva di legge e ammissibilità di un decreto legge che imponga un trattamento sanitario obbligatorio.
  3. Perché la riserva di legge è da intendersi come assoluta?
  4. Può ammettersi un obbligo temporaneo in riferimento a un trattamento sanitario?
  5. Il legislatore ha potere discrezionale illimitato?
  6. Cosa implica il limite del rispetto della dignità umana in riferimento all’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario?
  7. Limite della dignità umana e compatibilità con sanzioni comportanti la compressione di diritti fondamentali inviolabili.
  8. Confronto con le vaccinazioni obbligatorie per i minori.
  9. Limite della dignità umana e proporzionalità della sanzione.
  10. Limite della dignità umana e diritto alla integrità fisica e alla vita.
  11. Ulteriori riflessioni.

1. Quali sono le norme da cui può trovare origine l’imposizione di un trattamento sanitario?

Come rilevato in premessa, il principio generale in riferimento ai trattamenti sanitari è la libertà di scelta.

Esso è sancito dall’art. 32 comma 2, Costituzione.

L’unica possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio è avvalendosi di una legge dello Stato.

Il limite invalicabile anche dalla legge è la dignità umana.

Di talché i presupposti imprescindibili per l’imposizione di un obbligo avente ad oggetto un trattamento sanitario sono due:

  • Riserva di legge;
  • Rispetto della dignità umana.

2. Natura della riserva di legge e ammissibilità di un decreto legge che imponga un trattamento sanitario obbligatorio.

In ordine al primo punto occorre chiedersi se la riserva di legge contemplata dall’art. 32 possa considerarsi assoluta o relativa e se essa possa comprendere anche atti del governo aventi forza di legge (decreti legge e decreti delegati).

Senza approfondire oltre modo la questione, qui ci si limita a riportare alcune osservazioni interessanti svolte in questo articolo e che qui si condividono e riportano:

Il governo con un decreto legge istitutivo di trattamenti sanitari obbligatori non anticipa in via d’urgenza l’esercizio di un potere che appartiene al parlamento, ma esercita un suo potere esclusivo in quanto il successivo intervento del parlamento non è un ritorno alle forme previste dalla Costituzione, ma rappresenta un semplice avallo (nel caso della conversione del decreto legge) o un’inefficace disapprovazione (nel caso della mancata conversione del decreto legge) di un trattamento sanitario obbligatorio che ha già prodotto tutti i suoi effetti tipici, al di fuori di ogni riserva di legge e di ogni garanzia (sia pur per un limitato arco temporale). Ammettere la legittimità del ricorso da parte del governo a decreti legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori significa privare di qualsiasi significato giuridico e di qualsiasi efficacia la riserva di legge (peraltro assoluta e rafforzata) di cui all’articolo 32 della Costituzione, e ciò in quanto un decreto legge nella materia in parola è in grado di produrre integralmente i suoi effetti, a prescindere dalla conversione o meno da parte del parlamento, effetti che consistono appunto nella sottoposizione a trattamento sanitario dei destinatari del provvedimento”.

3. Perché la riserva di legge è da intendersi come assoluta?

Le sopraesposte osservazioni erano state sollevate in occasione del dibattito sorto sul decreto legge 73/2017 relativo a diverse vaccinazioni obbligatorie introdotte per i minori.

Tali sosservazioni sono di estrema attualità considerato che anche l’obbligo relativo ai vaccini anti SARS-Cov-2 è stato introdotto con le stesse tecniche di legiferazione.

La riserva di legge di cui all’art. 32 Costituzione, pertanto, è da intendersi come riserva assoluta riguardante la sola legge ordinaria formale, cioè adottata ai sensi dell’art. 70 Costituzione da parte dell’organo elettivo in quanto rappresentativo della cittadinanza da cui è stato eletto.

4. Può ammettersi un obbligo temporaneo in riferimento a un trattamento sanitario?

Non è possibile disporre un obbligo a tempo determinato in riferimento ad un trattamento sanitario poiché esso produce, o è suscettibile di produrre, effetti permanenti.

Di talché se esso non venisse convertito, sarebbe elusa la norma che prevede la perdita di efficacia in via retroattiva del decreto legge.

Queste stesse considerazioni portano, altresì, a dubitare della legittimità costituzionale dell’apposizione di un termine a tali tipi di obblighi, limitandoli solo ad un determinato lasso temporale, poiché oltre tale lasso gli effetti del trattamento sanitario subito permangono.

5. Il legislatore ha potere discrezionale illimitato?

Come si è detto, la riserva di legge oltre che assoluta è, altresì, rinforzata.

Sussiste, infatti, l’ulteriore invalicabile limite del rispetto della dignità umana.

Non si può sostenere, coerentemente col dettato costituzionale, che il legislatore abbia discrezionalità piena e indiscriminata in ordine alla modulazione delle misure sanzionatorie volte a garantire l’effettività dell’obbligo.

6. Cosa implica il limite del rispetto della dignità umana in riferimento all’imposizione di un obbligo di trattamento sanitario?

Non è possibile, infatti, rendere l’obbligo talmente forte da annientare in toto l’individualità del cittadino.

Egli deve preservare un minimo di libertà di autodeterminazione intesa come libertà di decidere in ordine alla propria salute al proprio corpo.

La libertà di autodeterminazione costituisce una manifestazione della più ampia libertà personale dell’individuo.

Sotto questo frangente si può ipotizzare la illegittimità costituzionale di un obbligo ad un trattamento sanitario per il quale il singolo non è nella posizione di poter rendere un consenso effettivamente libero e informato (per approfondimenti si rimanda a questo articolo).

Per lo stesso motivo non è ammissibile l’imposizione di un obbligo sanitario con l’uso della forza fisica.

Vedasi in proposti da ultimo Corte Europea Dei Diritti Dell’Uomo (CEDU) – Grande Sezione, sentenza 116/2021 che, ai fini del giudizio di legittimità di 9 vaccinazioni imposte a minori con un legge nazionale della Repubblica Cieca, ha escluso l’ammissibilità di un’imposizione forzosa dell’obbligo.

7. Limite della dignità umana e compatibilità con sanzioni comportanti la compressione di diritti fondamentali inviolabili.

La libertà di autodeterminazione tutelata nel suo nucleo fondamentale comporta l’illegittimità di sanzioni manifestamente sproporzionate che arrivino a ledere diritti legati alla esistenza stessa dell’individuo in quanto tale ed in quanto parte di un gruppo sociale.

Si ricordi, come precisato qui, che i diritti inviolabili devono necessariamente preservare il loro nucleo essenziale e incomprimibile.

In difetto, si avrebbe una sovversione dell’ordine costituzionalmente precostituito.

8. Confronto con le vaccinazioni obbligatorie per i minori.

Nel precedente caso di imposizione di ben 10 trattamenti sanitari obbligatori con il citato d.l. 73/2017, infatti, non è stato negato il diritto all’istruzione.

Per i minori non vaccinati è, comunque, preservato il diritto di accesso agli istituti scolastici a partire dalla scuola primaria e, cioè, a partire dall’inizio dell’obbligo di istruzione.

Parimenti, non è ammissibile prevedere sanzioni che inibiscano totalmente l’accesso ai mezzi di sostentamento personale o della propria famiglia.

Dubbi sorgono, perciò, anche in riferimento all’inibizione del diritto al lavoro mediante la previsione di sanzioni che incidano direttamente su contratti di lavoro già sorti e perfezionati, come rilevato in precedenza qui.

9. Limite della dignità umana e proporzionalità della sanzione.

La discrezionalità del legislatore è, per le stesse ragioni, limitata anche in riferimento al quantum qualora alla violazione dell’obbligo di trattamento sanitario sia associata una sanzione di natura pecuniaria.

Il quantum deve esser proporzionato e moderato.

Sempre nella citata sentenza CEDU n° 116/2021, infatti, il giudizio di legittimità della norma contestata si è bastato, tra le altre cose, anche sulla constatazione della tenuità e sostenibilità della sanzione ammontante, nel caso di specie, a circa 400 euro una tantum, cioè non ripetibile.

10. Limite della dignità umana e diritto alla integrità fisica e alla vita.

Il limite del rispetto della dignità umana comporta l’inammissibilità di obblighi che abbiano ad oggetto farmaci che possano determinare rischi gravi per la salute.

Sul tema si rimanda a quanto già specificato qui in riferimento alla giurisprudenza costituzionale consolidata sul punto.

Per ulteriori riflessioni specifiche sull’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 si rimanda a questo articolo relativo all’autorizzazione in commercio dei farmaci interessati, nonché a questo articolo in ordine alle valutazioni di merito basate sull’ultimo rapporto AIFA in commento alla sentenza del Consiglio di Stato 7045/2021.

11. Ulteriori riflessioni.

Si aggiunga che sempre nella citata sentenza CEDU 116/2021 si è concluso per la legittimità dell’imposizione ai minori di ben 9 farmaci poiché per nessuno di essi è stata invocata “un’effettiva controindicazione in relazione a una qualsiasi delle vaccinazioni” oggetto di giudizio.

Ciò a differenza dei vaccini anti SARS-CoV-2 per i quali sono stati, da ultimo, aggiornati i foglietti illustrativi con effetti collaterali noti e potenzialmente invalidanti quali, ad esempio, miocarditi.

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